Art. 20
In vigore dal 12 dic 2012
1. Fatto salvo quanto previsto dall’, dall’, punto 5 e, se l’azione è proposta contro un datore di lavoro, dall’, punto 1, la competenza in materia di contratti individuali di lavoro è disciplinata dalla presente sezione.
2. Qualora un lavoratore concluda un contratto individuale di lavoro con un datore di lavoro che non sia domiciliato in uno Stato membro ma possieda una succursale, un’agenzia o qualsiasi altra sede d’attività in uno Stato membro, il datore di lavoro è considerato, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest’ultimo Stato.
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