Art. 30
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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La disposizione disciplina l'ipotesi in cui cause connesse siano state avviate davanti ai giudici di differenti Stati membri dell'Unione europea. In questi casi, il giudice adito per secondo ha la facoltà di sospendere il proprio procedimento in attesa dell'altro. Inoltre, se il primo giudizio è ancora in primo grado, il secondo giudice può dichiararsi incompetente su richiesta di parte, purché il primo giudice sia competente a decidere su tutte le domande e la sua legge ne permetta la riunione. Vengono definite connesse le cause legate da un vincolo così stretto da rendere opportuna una trattazione e una decisione unitaria.
La norma mira a coordinare procedimenti strettamente collegati pendenti in Stati membri diversi per evitare il rischio che vengano emesse decisioni tra loro incompatibili.
Si applica alle autorità giurisdizionali degli Stati membri dinanzi a cui pendono procedimenti connessi e alle parti coinvolte in tali giudizi.
Due società avviano due cause connesse riguardanti la stessa vicenda contrattuale, la prima davanti a un tribunale francese e la seconda successivamente davanti a un tribunale italiano. Su istanza di parte, il giudice italiano può decidere di sospendere la causa o dichiararsi incompetente, a patto che la causa in Francia sia in primo grado, il giudice francese sia competente per entrambe le domande e la legge francese consenta la riunione dei procedimenti.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.