Art. 30

In vigore dal 12 dic 2012
1.   Ove più cause connesse siano pendenti davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti, l’autorità giurisdizionale successivamente adita può sospendere il procedimento. 2.   Se la causa davanti all’autorità giurisdizionale adita per prima è pendente in primo grado, qualunque altra autorità giurisdizionale può inoltre dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti, a condizione che l’autorità giurisdizionale precedentemente adita sia competente a conoscere delle domande proposte e la legge a essa applicabile ne consenta la riunione. 3.   Ai fini del presente articolo si considerano connesse le cause aventi tra di loro un collegamento così stretto da rendere opportuna un’unica trattazione e decisione per evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivante da una trattazione separata.
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In sintesi

La disposizione disciplina l'ipotesi in cui cause connesse siano state avviate davanti ai giudici di differenti Stati membri dell'Unione europea. In questi casi, il giudice adito per secondo ha la facoltà di sospendere il proprio procedimento in attesa dell'altro. Inoltre, se il primo giudizio è ancora in primo grado, il secondo giudice può dichiararsi incompetente su richiesta di parte, purché il primo giudice sia competente a decidere su tutte le domande e la sua legge ne permetta la riunione. Vengono definite connesse le cause legate da un vincolo così stretto da rendere opportuna una trattazione e una decisione unitaria.

Perché esiste questa norma

La norma mira a coordinare procedimenti strettamente collegati pendenti in Stati membri diversi per evitare il rischio che vengano emesse decisioni tra loro incompatibili.

A chi si applica

Si applica alle autorità giurisdizionali degli Stati membri dinanzi a cui pendono procedimenti connessi e alle parti coinvolte in tali giudizi.

Esempio pratico

Due società avviano due cause connesse riguardanti la stessa vicenda contrattuale, la prima davanti a un tribunale francese e la seconda successivamente davanti a un tribunale italiano. Su istanza di parte, il giudice italiano può decidere di sospendere la causa o dichiararsi incompetente, a patto che la causa in Francia sia in primo grado, il giudice francese sia competente per entrambe le domande e la legge francese consenta la riunione dei procedimenti.

Domande frequenti

Quando due cause sono considerate connesse secondo la norma?Sono connesse quando tra loro esiste un collegamento così stretto da rendere opportuna un'unica trattazione e decisione, al fine di evitare decisioni incompatibili.
Cosa può fare il giudice adito per secondo in presenza di cause connesse?L'autorità giurisdizionale successivamente adita ha la facoltà di sospendere il proprio procedimento.
A quali condizioni il secondo giudice può dichiarare la propria incompetenza?Può farlo solo su richiesta di una delle parti se la prima causa pende in primo grado, se il primo giudice è competente per le domande proposte e se la legge a esso applicabile consente la riunione delle cause.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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