Art. 31

In vigore dal 12 dic 2012
1.   Qualora la competenza esclusiva a conoscere delle domande spetti a più autorità giurisdizionali, quella successivamente adita rimette la causa all’autorità giurisdizionale adita in precedenza. 2.   Fatto salvo quanto previsto dall’, qualora sia adita l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro al quale un accordo di cui all’ conferisce competenza esclusiva, qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro sospende il procedimento fino a quando l’autorità giurisdizionale adita sulla base dell’accordo dichiara di non essere competente ai sensi dell’accordo. 3.   Se l’autorità giurisdizionale designata nell’accordo ha accertato la propria competenza in base all’accordo, qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro dichiara la propria incompetenza a favore della prima. 4.   I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle materie di cui alle sezioni 3, 4 o 5 nei casi in cui l’azione è proposta dal contraente dell’assicurazione, dall’assicurato, da un beneficiario del contratto di assicurazione, dalla parte lesa, dal consumatore o dal lavoratore e l’accordo è invalido ai sensi delle disposizioni contenute nelle suddette sezioni.
Storico versioni

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In sintesi

Se più autorità giurisdizionali hanno competenza esclusiva, il tribunale adito per secondo deve rimettere la causa a quello adito per primo. Se le parti hanno stipulato un accordo che assegna la competenza esclusiva al tribunale di uno Stato membro e questo viene adito, gli altri giudici devono sospendere il procedimento. Non appena il tribunale scelto con accordo accerta la propria competenza, tutti gli altri tribunali devono dichiararsi incompetenti a suo favore. Questa priorità dell'accordo non si applica se la causa è avviata da soggetti protetti (come assicurati, consumatori o lavoratori) e l'accordo di scelta del foro risulta invalido secondo le specifiche norme a loro tutela.

Perché esiste questa norma

La norma serve a risolvere i conflitti tra giudici di diversi Stati membri quando più tribunali hanno competenza esclusiva o quando esiste un accordo di scelta del foro. In questo modo si garantisce il rispetto della volontà delle parti e si evita la duplicazione dei procedimenti.

A chi si applica

Si applica alle autorità giurisdizionali degli Stati membri chiamate a decidere sulla causa e alle parti in lite (comprese categorie specifiche quali contraenti di assicurazione, assicurati, beneficiari, parti lese, consumatori e lavoratori).

Esempio pratico

Due società stipulano un contratto indicando con apposito accordo la competenza esclusiva del tribunale di uno Stato membro. Nonostante ciò, una delle due avvia la causa davanti al giudice di un altro Stato; quest'ultimo deve sospendere il giudizio fino a quando il tribunale prescelto dalle parti non stabilisce se è competente o meno. Se il giudice designato conferma la propria competenza, l'altro giudice dichiara la propria incompetenza.

Adempimenti e conseguenze

L'autorità giurisdizionale successivamente adita rimette la causa alla prima; l'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro deve sospendere il procedimento e, se la competenza del tribunale designato è accertata, dichiarare la propria incompetenza a favore di quest'ultimo.

Domande frequenti

Cosa deve fare un tribunale se un'altra autorità giurisdizionale con competenza esclusiva è già stata adita?L'autorità giurisdizionale adita successivamente ha l'obbligo di rimettere la causa a quella adita in precedenza.
Cosa accade se una causa viene avviata davanti a un giudice diverso da quello designato in un accordo di competenza esclusiva?Il giudice dell'altro Stato membro deve sospendere il procedimento e, una volta che il giudice scelto nell'accordo conferma la propria competenza, deve dichiararsi incompetente a favore di quest'ultimo.
La regola sulla prevalenza dell'accordo di competenza vale sempre anche per i consumatori o i lavoratori?No, le regole sui paragrafi relativi all'accordo non si applicano se l'azione è proposta da soggetti quali consumatori, lavoratori o assicurati e l'accordo stesso risulta invalido ai sensi delle sezioni di riferimento.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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