Art. 31
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:1215:oj#art-31
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
eli:reg:2012:1215:oj#art-31
Se più autorità giurisdizionali hanno competenza esclusiva, il tribunale adito per secondo deve rimettere la causa a quello adito per primo. Se le parti hanno stipulato un accordo che assegna la competenza esclusiva al tribunale di uno Stato membro e questo viene adito, gli altri giudici devono sospendere il procedimento. Non appena il tribunale scelto con accordo accerta la propria competenza, tutti gli altri tribunali devono dichiararsi incompetenti a suo favore. Questa priorità dell'accordo non si applica se la causa è avviata da soggetti protetti (come assicurati, consumatori o lavoratori) e l'accordo di scelta del foro risulta invalido secondo le specifiche norme a loro tutela.
La norma serve a risolvere i conflitti tra giudici di diversi Stati membri quando più tribunali hanno competenza esclusiva o quando esiste un accordo di scelta del foro. In questo modo si garantisce il rispetto della volontà delle parti e si evita la duplicazione dei procedimenti.
Si applica alle autorità giurisdizionali degli Stati membri chiamate a decidere sulla causa e alle parti in lite (comprese categorie specifiche quali contraenti di assicurazione, assicurati, beneficiari, parti lese, consumatori e lavoratori).
Due società stipulano un contratto indicando con apposito accordo la competenza esclusiva del tribunale di uno Stato membro. Nonostante ciò, una delle due avvia la causa davanti al giudice di un altro Stato; quest'ultimo deve sospendere il giudizio fino a quando il tribunale prescelto dalle parti non stabilisce se è competente o meno. Se il giudice designato conferma la propria competenza, l'altro giudice dichiara la propria incompetenza.
L'autorità giurisdizionale successivamente adita rimette la causa alla prima; l'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro deve sospendere il procedimento e, se la competenza del tribunale designato è accertata, dichiarare la propria incompetenza a favore di quest'ultimo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.