Art. 37

Art. 37

In vigore dal 12 dic 2012
1.   La parte che desidera invocare una decisione emessa in un altro Stato membro produce: a) una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità; e b) l’attestato rilasciato ai sensi dell’. 2.   L’autorità giurisdizionale o altra autorità davanti cui è invocata una decisione emessa in un altro Stato membro può, se del caso, richiedere alla parte che intende avvalersene di fornire, conformemente all’, la traduzione o la traslitterazione del contenuto dell’attestato di cui al paragrafo 1, lettera b). L’autorità giurisdizionale o altra autorità può richiedere alla parte di produrre la traduzione della decisione stessa anziché la traduzione del contenuto dell’attestato se non è in grado di procedere senza tale traduzione.
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