Art. 42

In vigore dal 12 dic 2012
1.   Ai fini dell’esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro, il richiedente fornisce alla competente autorità incaricata dell’esecuzione: a) una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità; e b) l’attestato rilasciato ai sensi dell’, che certifica l’esecutività della decisione, e contenente anche un estratto della decisione nonché, se del caso, le informazioni pertinenti sulle spese processuali ripetibili e sul calcolo degli interessi. 2.   Ai fini dell’esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro che dispone un provvedimento provvisorio o cautelare, il richiedente fornisce alla competente autorità incaricata dell’esecuzione: a) una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità; b) l’attestato rilasciato ai sensi dell’, contenente una descrizione del provvedimento e certificante che: i) l’autorità giurisdizionale è competente a conoscere del merito; ii) la decisione è esecutiva nello Stato membro d’origine; e c) qualora il provvedimento sia stato disposto senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, la prova della notificazione o comunicazione della decisione. 3.   L’autorità competente per l’esecuzione può, se del caso, esigere dal richiedente che fornisca, in conformità dell’, la traduzione o la traslitterazione del contenuto dell’attestato. 4.   L’autorità competente per l’esecuzione può esigere che il richiedente fornisca una traduzione della decisione solo se non sia in grado di procedere senza una tale traduzione.
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