Art. 44
In vigore dal 12 dic 2012
1. Quando si chiede il rigetto dell’esecuzione di una decisione a norma della sezione 3, sottosezione 2, l’autorità giurisdizionale dello Stato membro richiesto può, su istanza della parte contro cui è chiesta l’esecuzione:
a)
limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti cautelari;
b)
subordinare l’esecuzione alla costituzione di una garanzia da esso determinata; o
c)
sospendere, in tutto o in parte, il procedimento di esecuzione.
2. Su istanza della parte contro cui è chiesta l’esecuzione, l’autorità competente dello Stato membro richiesto sospende il procedimento di esecuzione se l’esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d’origine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:1215:oj#art-44