Art. 47
In vigore dal 12 dic 2012
1. La domanda di diniego dell’esecuzione è proposta all’autorità giurisdizionale che lo Stato membro richiesto ha indicato alla Commissione come l’autorità giurisdizionale a cui deve essere presentata l’istanza, conformemente all’, lettera a).
2. Nella misura in cui non sia disciplinata dal presente regolamento, la procedura per il diniego dell’esecuzione è disciplinata dalla legge dello Stato membro richiesto.
3. Il richiedente fornisce all’autorità giurisdizionale una copia della decisione e, ove necessario, una traduzione o traslitterazione della stessa.
L’autorità giurisdizionale può dispensare la parte dalla produzione dei documenti di cui al primo comma qualora ne sia già in possesso o qualora ritenga irragionevole chiedere al richiedente di fornirli. In quest’ultimo caso, l’autorità giurisdizionale può chiedere all’altra parte di fornire tali documenti.
4. La parte che chiede il diniego dell’esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro non è obbligata ad avere un recapito postale nello Stato membro richiesto, né è tenuta ad avere un rappresentante autorizzato nello Stato membro richiesto, a meno che tale rappresentante sia obbligatorio indipendentemente dalla cittadinanza o dal domicilio delle parti.
Storico versioni
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