Art. 44

Art. 44

In vigore dal 12 dic 2012
1.   Quando si chiede il rigetto dell’esecuzione di una decisione a norma della sezione 3, sottosezione 2, l’autorità giurisdizionale dello Stato membro richiesto può, su istanza della parte contro cui è chiesta l’esecuzione: a) limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti cautelari; b) subordinare l’esecuzione alla costituzione di una garanzia da esso determinata; o c) sospendere, in tutto o in parte, il procedimento di esecuzione. 2.   Su istanza della parte contro cui è chiesta l’esecuzione, l’autorità competente dello Stato membro richiesto sospende il procedimento di esecuzione se l’esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d’origine.
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