Art. 38

In vigore dal 12 dic 2012
L’autorità giurisdizionale o altra autorità davanti alla quale è invocata una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento, in tutto o in parte, se: a) la decisione è impugnata nello Stato membro d’origine; o b) è stata presentata una domanda al fine di accertare che non sussistono motivi di diniego del riconoscimento di cui all’ ovvero al fine di accertare che il riconoscimento deve essere negato per uno dei predetti motivi.
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