Art. 187
Fondi fiduciari dell'Unione per le azioni esterne
In vigore dal 25 ott 2012
Fondi fiduciari dell'Unione per le azioni esterne
1. Per le azioni di emergenza, di post-emergenza o tematiche la Commissione può costituire fondi fiduciari in base ad un accordo concluso con altri donatori. L'atto costitutivo di ciascun fondo fiduciario indica gli obiettivi dello stesso.
2. I fondi fiduciari dell'Unione sono attuati secondo i principi della sana gestione finanziaria, trasparenza, proporzionalità, non discriminazione e parità di trattamento, nonché conformemente agli obiettivi specifici definiti in ciascun atto costitutivo.
I fondi fiduciari dell'Unione sono attuati direttamente dalla Commissione a norma dell', paragrafo 1, lettera a), ad eccezione dei fondi fiduciari dell'Unione per le azioni di emergenza o di post-emergenza che possono essere attuate anche indirettamente affidando funzioni di esecuzione del bilancio alle entità a norma dell', paragrafo 1, lettera c), punti i), ii), v) e vi).
3. I fondi fiduciari dell'Unione rispettano le condizioni seguenti:
a)
vi sia un valore aggiunto dell'intervento dell'Unione: i fondi fiduciari sono costituiti e attuati solo a livello dell'Unione se i loro obiettivi, in particolare a motivo della loro portata o dei loro effetti potenziali, possono essere meglio conseguiti a livello di Unione che non a livello nazionale;
b)
i fondi fiduciari dell'Unione sono accompagnati da una chiara visibilità politica dell'Unione e da vantaggi gestionali nonché un migliore controllo da parte dell'Unione dei rischi e dei pagamenti dei contributi dell'Unione e di altri donatori. Non dovrebbero essere creati se si limitano a duplicare altri canali esistenti di finanziamento o altri strumenti simili senza fornire alcuna addizionalità.
4. Per ciascun fondo fiduciario dell'Unione è istituito un comitato, presieduto dalla Commissione, che garantisce la rappresentanza dei donatori e degli Stati membri non contribuenti in qualità di osservatori e decide in merito all'impiego dei fondi.
5. I fondi fiduciari dell'Unione sono costituiti per una durata limitata stabilita dal loro atto costituivo. Tale durata può essere prorogata con decisione della Commissione su richiesta del comitato del fondo fiduciario interessato.
Il Parlamento europeo e/o il Consiglio può chiedere alla Commissione, laddove opportuno, di interrompere gli stanziamenti per tale fondo fiduciario o di rivedere l'atto costitutivo al fine di liquidarlo. In tal caso, i fondi rimanenti sono restituiti proporzionalmente al bilancio a titolo di entrate generali e agli Stati membri contribuenti e agli altri donatori.
6. I contributi dell'Unione e dei donatori sono versati in un apposito conto bancario. I contributi dell'Unione sono trasferiti su tale conto sulla base delle richieste di pagamento debitamente giustificate da previsioni di esborso, tenendo conto del saldo disponibile sul conto e della conseguenza necessità di pagamenti aggiuntivi. Le previsioni di esborso devono essere fornite su base annuale o, se del caso, su base semi-annuale.
I contributi non sono integrati nel bilancio e sono gestiti dalla Commissione sotto la responsabilità dell'ordinatore delegato.
Il contabile del fondo fiduciario dell'Unione è il contabile della Commissione. Egli è incaricato di definire procedure contabili e il piano contabile comuni a tutti i fondi fiduciari dell'Unione.
Il revisore interno della Commissione e la Corte dei conti esercitano nei confronti del fondo fiduciario le stesse competenze attribuite loro nei confronti di altre azioni svolte dalla Commissione.
Il contabile procede all'apertura e alla chiusura dell'apposito conto bancario del fondo fiduciario.
La Commissione garantisce una rigida separazione delle funzioni fra il contabile e l'ordinatore.
I fondi sono impegnati ed erogati dagli agenti finanziari della Commissione, come previsto al capo 3 del titolo IV della parte prima.
7. La Commissione è autorizzata a ritirare il 5 % massimo degli importi raccolti nel fondo fiduciario per coprire le proprie spese di gestione a decorrere dagli anni in cui i contributi di cui al paragrafo 6 hanno iniziato a essere utilizzati. Per la durata del fondo fiduciario tali spese di gestione sono assimilate a entrate con destinazione specifica, ai sensi dell', paragrafo 2, lettera b).
Il contabile prende a carico gli ordini di riscossione relativi alle azioni finanziate dal fondo fiduciario. Le entrate provenienti dalla restituzione di questi ordini di riscossione sono depositate nuovamente nell'apposito conto bancario del fondo fiduciario. L'annullamento degli ordini di riscossione e la rinuncia a essi avvengono a norma dell'.
8. La Commissione presenta i suoi progetti di decisione relativi alla costituzione, alla proroga e alla liquidazione di un fondo fiduciario dell'Unione al comitato competente previsto nell'atto di base a norma del quale viene erogato il contributo dell'Unione al fondo fiduciario dell'Unione.
9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate in materia di gestione, rendicontazione e governance dei fondi fiduciari per azioni esterne.
10. La Commissione presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione globale e dettagliata concernente le attività sostenute da fondi fiduciari dell'Unione, la loro attuazione e le loro prestazioni, nonché i relativi conti. La Commissione acclude la sua relazione alla sintesi delle relazioni annuali di cui all', paragrafo 9, terzo comma.
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