Art. 188
Attuazione di azioni esterne mediante gestione indiretta
In vigore dal 25 ott 2012
Attuazione di azioni esterne mediante gestione indiretta
1. L'esecuzione delle azioni attuate indirettamente a norma dell', paragrafo 1, è soggetta al controllo della Commissione e delle delegazioni dell'Unione conformemente all', paragrafo 2. Il controllo è esercitato o mediante previa approvazione o mediante controllo a posteriori o con una procedura mista.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti l'attuazione di azioni esterne mediante gestione indiretta.
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