Art. 58

Metodi d'esecuzione del bilancio

In vigore dal 25 ott 2012
Metodi d'esecuzione del bilancio 1.   La Commissione esegue il bilancio secondo i metodi seguenti: a) direttamente ("gestione diretta"), a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione sotto la supervisione del rispettivo capo delegazione, a norma dell', paragrafo 2, o tramite le agenzie esecutive di cui all'; b) nell'ambito della gestione concorrente con gli Stati membri ("gestione concorrente"); oppure c) indirettamente ("gestione indiretta"), se l'atto di base lo prevede o nei casi di cui all', paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a d), affidando compiti d'esecuzione del bilancio: i) a paesi terzi o organismi da questi designati; ii) a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie; iii) alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti; iv) agli organismi di cui agli ; v) a organismi di diritto pubblico; vi) organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie; vii) a organismi di diritto privato di uno Stato membro, preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie; viii) alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC di cui al titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base. 2.   La Commissione rimane responsabile dell'esecuzione del bilancio a norma dell'articolo 317 TFUE e informa il Parlamento europeo e il Consiglio delle operazioni eseguite dalle entità e dalle persone delegate conformemente al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo. Qualora l'entità o la persona delegata sia indicata in un atto di base, la scheda finanziaria di cui all' comprende una giustificazione completa della scelta di quella particolare entità o persona. 3.   Le entità e le persone delegate conformemente al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo cooperano pienamente nella tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Gli accordi di delega contemplano il diritto della Corte dei conti e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di esercitare globalmente le loro competenze previste dal TFUE nel controllo dei fondi. La Commissione affida dei compiti d'esecuzione del bilancio alle entità e alle persone di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, a condizione che esistano procedure di ricorso trasparenti, non discriminatorie, efficienti ed efficaci per quanto riguarda l'effettivo espletamento di tali compiti. 4.   Tutti gli accordi di delega sono messi a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio su loro richiesta. 5.   Le entità e le persone delegate conformemente al paragrafo 1, lettera c), provvedono, a norma dell', paragrafo 2, del presente articolo, a una corretta pubblicazione annuale a posteriori delle informazioni sui destinatari. La Commissione è informata delle misure adottate a tale riguardo. 6.   Le entità e le persone delegate conformemente al paragrafo 1, lettera c), non hanno lo status di ordinatore delegato. 7.   La Commissione non conferisce i poteri d'esecuzione a terzi, ove detti poteri implichino un ampio margine di discrezionalità tale da esprimere scelte politiche. 8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti i metodi d'esecuzione del bilancio, inclusa la gestione diretta, l'esercizio dei poteri delegati alle agenzie esecutive e disposizioni specifiche per la gestione indiretta con le organizzazioni internazionali, con gli organismi di cui agli , con organismi di diritto pubblico od organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, con organismi di diritto privato di uno Stato membro incaricati dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato e con persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC.
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Metodi d'esecuzione del bilancio (Art. 58 Regolamento (UE) 2012/966) — Testo vigente | Portale Normativo