Art. 62

Agenzie esecutive

In vigore dal 25 ott 2012
Agenzie esecutive 1.   La Commissione può delegare alle agenzie esecutive l'attuazione in tutto o in parte di un programma o di un progetto dell'Unione, per proprio conto e sotto la sua responsabilità, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (16). Le agenzie esecutive sono istituite con decisione della Commissione e sono persone giuridiche ai sensi del diritto dell'Unione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a modalità dettagliate di esercizio dei poteri delegati alle agenzie esecutive. 2.   Il direttore dell'agenzia esecutiva esegue gli stanziamenti operativi corrispondenti nell'ambito della gestione diretta.
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