Art. 61
Valutazioni ex ante e accordi di delega
In vigore dal 25 ott 2012
Valutazioni ex ante e accordi di delega
1. Prima di affidare compiti d'esecuzione del bilancio a entità o persone a norma dell', paragrafo 1, lettera c), la Commissione ottiene la prova del soddisfacimento dei requisiti di cui all', paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a d).
Qualora siano apportate variazioni sostanziali ai sistemi o alle norme di un'entità o persona delegate a norma dell', paragrafo 1, lettera c), o alle procedure connesse alla gestione dei fondi dell'Unione che le sono affidati, l'entità o la persona interessata informa immediatamente la Commissione al riguardo. La Commissione riesamina gli accordi di delega conclusi con l'entità o la persona interessata per garantire che continuino a essere soddisfatti i requisiti di cui all', paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a d).
2. Salvo indicazione dell'entità delegata nell'atto di base, la Commissione sceglie un'entità in una delle categorie di cui all', paragrafo 1, lettera c), punti ii), v), vi) e vii), tenendo debito conto della natura dei compiti da affidare, nonché dell'esperienza e della capacità operativa e finanziaria delle entità interessate. La scelta è trasparente, giustificata da ragioni oggettive e non dà luogo a conflitti d'interessi.
3. Gli accordi di delega fissano i requisiti di cui all', paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a d). Definiscono esattamente compiti affidati all'entità e comprendono un impegno da parte delle entità o persone interessate a rispettare gli obblighi stabiliti dall', paragrafo 2, primo comma, lettere e) e f), nonché ad astenersi da azioni che possano generare conflitti d'interessi.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti la valutazione ex ante delle norme e delle procedure nell'ambito della gestione indiretta e il contenuto degli accordi di delega.
Storico versioni
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