Art. 59
Gestione concorrente con gli Stati membri
In vigore dal 25 ott 2012
Gestione concorrente con gli Stati membri
1. Quando la Commissione esegue il bilancio nell'ambito della gestione concorrente, i compiti d'esecuzione sono delegati agli Stati membri. La Commissione e gli Stati membri rispettano i principi della sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione e garantiscono la visibilità dell'azione dell'Unione nella gestione dei fondi dell'Unione. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri assolvono i rispettivi obblighi in materia di controllo e revisione contabile e assumono le conseguenti responsabilità stabilite dal presente regolamento. La normativa settoriale stabilisce disposizioni complementari.
2. Nell'ambito dell'espletamento delle funzioni connesse all'esecuzione del bilancio, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, comprese misure legislative, regolamentari e amministrative, per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, vale a dire:
a)
assicurano che le azioni finanziate a titolo del bilancio siano eseguite effettivamente e correttamente e in conformità della normativa settoriale applicabile, e a tal fine designano conformemente al paragrafo 3 e sorvegliano gli organismi responsabili della gestione e del controllo dei fondi dell'Unione;
b)
prevengono, individuano e rettificano le irregolarità e le frodi.
Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, nel rispetto del principio di proporzionalità e in conformità del presente articolo nonché della normativa settoriale pertinente, gli Stati membri effettuano controlli ex ante ed ex post, compresi, se opportuno, controlli sul posto su campioni di operazioni rappresentativi e/o basati sul rischio. Essi recuperano inoltre i fondi versati indebitamente e, se necessario, avviano azioni legali.
Gli Stati membri applicano sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate ai destinatari ove previsto dalla normativa settoriale e dalle disposizioni specifiche dell'ordinamento nazionale.
Nel quadro della sua valutazione del rischio e in conformità della normativa settoriale, la Commissione sorveglia i sistemi di gestione e di controllo istituiti negli Stati membri. Nel quadro della sua attività di revisione contabile, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità e tiene conto del livello di rischio valutato in conformità della normativa settoriale.
3. Conformemente ai criteri e alle procedure stabiliti nella normativa settoriale, gli Stati membri designano, al livello appropriato, organismi responsabili della gestione e del controllo dei fondi dell'Unione. Tali organismi possono espletare altresì funzioni non connesse alla gestione dei fondi dell'Unione e possono affidare taluni loro compiti ad altri organismi.
Per decidere in merito alla designazione degli organismi, gli Stati membri possono considerare se i sistemi di gestione e di controllo sono sostanzialmente gli stessi del periodo di programmazione precedente e se il loro funzionamento è stato efficace.
Se dai risultati della revisione contabile e dei controlli emerge che gli organismi designati non rispettano più i criteri stabiliti nella normativa settoriale, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che sia posto rimedio alle carenze a livello dell'espletamento delle funzioni di tali organismi, fra l'altro mettendo fine alla designazione in conformità della normativa settoriale.
La normativa settoriale definisce il ruolo della Commissione nella procedura stabilita nel presente paragrafo.
4. Gli organismi designati a norma del paragrafo 3:
a)
istituiscono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e ne garantiscono il funzionamento;
b)
utilizzano una contabilità che fornisce tempestivamente dati precisi, completi e attendibili;
c)
forniscono le informazioni richieste al paragrafo 5;
d)
provvedono alla pubblicazione a posteriori conformemente all', paragrafo 2. Il trattamento dei dati personali rispetta le disposizioni nazionali che attuano la direttiva 95/46/CE.
5. Gli organismi designati a norma del paragrafo 3 trasmettono alla Commissione, entro il 15 febbraio dell'esercizio successivo, la seguente documentazione:
a)
i rispettivi conti relativi alle spese che sono state sostenute, durante il pertinente periodo di riferimento quale definito nella normativa settoriale, per l'esecuzione dei loro compiti e che sono state presentate alla Commissione a fini di rimborso. Tali conti includono i prefinanziamenti e gli importi per i quali sono in corso o sono state completate procedure di recupero. Essi sono corredati di una dichiarazione di gestione la quale conferma che, secondo i responsabili della gestione dei fondi:
i)
le informazioni sono presentate correttamente, complete ed esatte,
ii)
le spese sono state effettuate per le finalità previste, quali definite nella normativa settoriale,
iii)
i sistemi di controllo predisposti offrono le necessarie garanzie quanto alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;
b)
un riepilogo annuale delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli effettuati, comprese un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi, come anche le azioni correttive avviate o programmate.
I conti di cui alla lettera a) del primo comma e il riepilogo di cui alla lettera b) del primo comma sono corredati del parere di un organismo di revisione contabile indipendente elaborato conformemente alle pertinenti norme internazionalmente riconosciute. Detto parere accerta se i conti forniscono un quadro fedele, se le spese per le quali la Commissione ha chiesto il rimborso sono legali e regolari e se i sistemi di controllo istituiti funzionano correttamente. Il parere riferisce altresì se l'esercizio di revisione contabile mette in dubbio le asserzioni contenute nella dichiarazione di gestione di cui alla lettera a) del primo comma.
Il termine del 15 febbraio può essere eccezionalmente prorogato dalla Commissione al 1o marzo, previa comunicazione dello Stato membro interessato.
Gli Stati membri possono, al livello appropriato, pubblicare le informazioni di cui al presente paragrafo.
Inoltre, essi possono fornire dichiarazioni firmate al livello appropriato sulla base delle informazioni di cui al presente paragrafo.
6. Al fine di garantire che i fondi dell'Unione siano utilizzati secondo le norme applicabili, la Commissione:
a)
applica procedure ai fini dell'esame e dell'accettazione dei conti degli organismi designati, stabilendo la completezza, l'esattezza e la verità dei conti;
b)
esclude dal finanziamento dell'Unione le spese per le quali gli esborsi sono stati effettuati in violazione del diritto applicabile;
c)
interrompe i termini di pagamento o sospende i pagamenti se previsto dalla normativa settoriale.
La Commissione pone fine in tutto o in parte all'interruzione dei termini di pagamento o alla sospensione dei pagamenti dopo che uno Stato membro ha presentato le proprie osservazioni e non appena ha adottato le misure necessarie. La relazione annuale di attività di cui all', paragrafo 9, comprende tutti gli obblighi previsti dal presente comma.
7. La normativa settoriale tiene conto delle esigenze dei programmi europei di cooperazione territoriale per quanto riguarda, in particolare, il contenuto della dichiarazione di gestione, il processo stabilito al paragrafo 3 e la funzione di revisione contabile.
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti la gestione concorrente con gli Stati membri, compresa la compilazione di un registro degli organismi responsabili della gestione e del controllo dei fondi dell'Unione, e a misure intese a promuovere le migliori pratiche.
Storico versioni
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