Art. 35
Pubblicazione di informazioni sui destinatari e di altre informazioni
In vigore dal 25 ott 2012
Pubblicazione di informazioni sui destinatari e di altre informazioni
1. Le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti contratte dall'Unione a favore di terzi figurano in un allegato del bilancio.
2. La Commissione mette a disposizione, nella forma appropriata e in modo tempestivo, le informazioni sui destinatari nonché sulla natura e sullo scopo delle misure finanziate dal bilancio, laddove quest'ultimo sia eseguito direttamente conformemente all', paragrafo 1, lettera a), e le informazioni sui destinatari fornite dalle entità, dalle persone e dagli Stati membri cui siano stati affidati compiti d'esecuzione del bilancio conformemente ad altri metodi di esecuzione.
L' obbligo di cui al primo comma si applica anche alle altre istituzioni nei confronti dei loro beneficiari.
3. Tali informazioni sono messe a disposizione nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e di sicurezza, in particolare la tutela dei dati personali.
Qualora si tratti di persone fisiche, la pubblicazione si limita al nome e all'ubicazione del beneficiario, all'importo concesso e alla finalità della sovvenzione. La divulgazione di questi dati si basa su criteri pertinenti quali la periodicità della sovvenzione ovvero il tipo o l'importanza della sovvenzione. I criteri di pubblicazione e il grado di specificità tengono conto delle peculiarità del settore e di ciascun metodo di esecuzione.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti la pubblicazione di informazioni relative ai destinatari. Ove applicabile, il livello di dettaglio e i criteri sono definiti nella pertinente normativa settoriale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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