Art. 34
Pubblicazione dei conti, dei bilanci e delle relazioni
In vigore dal 25 ott 2012
Pubblicazione dei conti, dei bilanci e delle relazioni
1. Il bilancio è formato, eseguito ed è oggetto di rendiconto conformemente al principio della trasparenza.
2. Il bilancio e i bilanci rettificativi definitivamente adottati sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del presidente del Parlamento europeo.
La pubblicazione avviene entro tre mesi dalla data della constatazione dell'adozione definitiva del bilancio.
I conti annuali consolidati e le relazioni della gestione finanziaria e di bilancio elaborate da ciascuna istituzione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti la pubblicazione provvisoria del bilancio.
Storico versioni
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