Art. 34

Pubblicazione dei conti, dei bilanci e delle relazioni

In vigore dal 25 ott 2012
Pubblicazione dei conti, dei bilanci e delle relazioni 1.   Il bilancio è formato, eseguito ed è oggetto di rendiconto conformemente al principio della trasparenza. 2.   Il bilancio e i bilanci rettificativi definitivamente adottati sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del presidente del Parlamento europeo. La pubblicazione avviene entro tre mesi dalla data della constatazione dell'adozione definitiva del bilancio. I conti annuali consolidati e le relazioni della gestione finanziaria e di bilancio elaborate da ciascuna istituzione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti la pubblicazione provvisoria del bilancio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:966:oj#art-34

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo