Art. 37
Bilancio di previsione degli organismi di cui all'articolo 208
In vigore dal 25 ott 2012
Bilancio di previsione degli organismi di cui all'
Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun organismo di cui all', conformemente allo strumento che l'ha istituito, trasmette alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio uno stato di previsione delle proprie entrate e spese, compresi la tabella del suo organico e il progetto di programma di lavoro.
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