Art. 38

Progetto di bilancio

In vigore dal 25 ott 2012
Progetto di bilancio 1.   Entro il 1o settembre dell'anno precedente quello dell'esecuzione del bilancio la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta contenente il progetto di bilancio. Essa trasmette tale proposta a titolo informativo anche ai parlamenti nazionali. Il progetto di bilancio presenta uno stato generale riassuntivo delle entrate e delle spese dell'Unione e raggruppa gli stati di previsione di cui all'. Esso può anche contenere previsioni divergenti da quelle elaborate dalle istituzioni. Il progetto di bilancio rispetta la struttura e la presentazione stabilite agli articoli da 44 a 49. Ciascuna sezione del progetto di bilancio è preceduta da un'introduzione redatta dall'istituzione interessata. La Commissione redige l'introduzione generale al progetto di bilancio. L'introduzione generale comprende tabelle finanziarie che riportano i dati principali per titoli e le motivazioni delle variazioni negli stanziamenti da un esercizio all'altro per categorie di spesa del quadro finanziario pluriennale. 2.   Per fornire previsioni più precise e affidabili riguardo alle implicazioni di bilancio degli atti legislativi in vigore e delle proposte legislative in fase di adozione, la Commissione unisce al progetto di bilancio la programmazione finanziaria per gli esercizi successivi. La programmazione finanziaria è aggiornata dopo l'adozione del bilancio, al fine di incorporare i risultati della procedura di bilancio ed eventuali altre decisioni pertinenti. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti la programmazione finanziaria. 3.   La Commissione acclude al progetto di bilancio: a) se del caso, i motivi per i quali il progetto di bilancio comporta previsioni divergenti da quelle elaborate dalle altre istituzioni; b) qualsiasi documento di lavoro giudicato utile in relazione alla tabella dell'organico delle istituzioni e i contributi che la Commissione accorda agli organismi di cui all' e alle scuole europee. Questi documenti di lavoro, che contengono l'ultima tabella dell'organico approvata, presentano: i) tutto il personale impiegato dall'Unione, incluse le sue entità giuridicamente distinte, ripartito per tipo di contratto; ii) una dichiarazione sulla politica relativa agli effettivi, al personale esterno e all'equilibrio di genere; iii) il numero di posti effettivamente coperti all'inizio dell'anno in cui è presentato il progetto di bilancio, indicando la loro ripartizione per grado e per unità amministrativa; iv) una ripartizione del personale per settore; v) per ogni categoria di personale esterno, il numero iniziale stimato di equivalenti a tempo pieno in base agli stanziamenti autorizzati e il numero di persone effettivamente in servizio all'inizio dell'anno in cui è presentato il progetto di bilancio, indicando la ripartizione per gruppo di funzioni e, se del caso, per grado; c) un documento di lavoro sull'esecuzione degli stanziamenti prevista per l'esercizio e sugli impegni da liquidare, sugli organismi di cui all' e sulle scuole europee, nonché sui progetti pilota e sulle azioni preparatorie; d) per quanto riguarda i finanziamenti a favore delle organizzazioni internazionali, un documento di lavoro contenente: i) un riepilogo di tutti i contributi in oggetto, ripartiti per ciascun programma o fondo dell'Unione e per ciascuna organizzazione internazionale; ii) una spiegazione dei motivi per cui è risultato più efficiente per l'Unione finanziare le organizzazioni internazionali, anziché intervenire direttamente; e) rendiconti di attività o qualsiasi altro documento pertinente contenenti: i) informazioni sulla realizzazione di tutti gli obiettivi specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine, precedentemente fissati per le varie attività, compresi i nuovi obiettivi misurati mediante indicatori; ii) una giustificazione esauriente, compresa un'analisi costi/benefici, per le modifiche proposte riguardanti il livello degli stanziamenti; iii) una chiara motivazione dell'intervento a livello dell'Unione, in conformità, tra l'altro, del principio di sussidiarietà; iv) informazioni sui tassi d'esecuzione dell'attività dell'esercizio precedente e sui tassi d'esecuzione per l'esercizio in corso; v) una sintesi dei risultati della valutazione, se rilevanti ai fini delle modifiche del bilancio; vi) informazioni sui premi aventi un valore unitario pari o superiore a 1 000 000 EUR; f) uno stato riepilogativo delle scadenze dei pagamenti da effettuare nel corso degli esercizi successivi in base agli impegni di bilancio assunti nel corso di esercizi precedenti. 4.   Quando affida l'esecuzione del bilancio a partenariati pubblico-privati (PPP), la Commissione acclude al progetto di bilancio un documento di lavoro che presenta: a) una relazione annuale sui risultati dei PPP esistenti nel corso dell'esercizio precedente, comprese informazioni sulla forma giuridica e sugli azionisti delle entità delegate di cui all', paragrafo 1, lettera c), punto vii); b) gli obiettivi fissati per l'esercizio al quale si riferisce il progetto di bilancio, con l'indicazione di eventuali esigenze di bilancio specifiche, dedicate al raggiungimento di questo obiettivo, c) i costi amministrativi e il bilancio eseguito in totale e per organismo di cui all' e per PPP nel corso dell'esercizio precedente; d) l'importo dei contributi finanziari concessi a titolo del bilancio, il valore dei contributi finanziari e il valore dei contributi in natura effettuati dagli altri partner per ogni PPP. Tuttavia, quando i PPP ricorrono a strumenti finanziari, le informazioni relative a tali strumenti sono incluse nel documento di lavoro di cui al paragrafo 5. 5.   Quando ricorre a strumenti finanziari, la Commissione acclude al progetto di bilancio un documento di lavoro che presenta quanto segue: a) gli impegni di bilancio aggregati e i pagamenti a titolo del bilancio per ciascuno strumento finanziario; b) i ricavi e i rimborsi di cui all', paragrafo 6, e l'attribuzione delle risorse addizionali per l'esercizio; c) l'importo totale degli accantonamenti per rischi e oneri, nonché eventuali informazioni sull'esposizione dell'Unione a rischi finanziari; d) le riduzioni durevoli di valore delle attività di strumenti di capitale o di condivisione del rischio e le garanzie attivate per gli strumenti di garanzia, sia per quanto riguarda l'esercizio precedente che i rispettivi dati cumulativi; e) il periodo medio che intercorre tra l'impegno di bilancio relativo agli strumenti finanziari e gli impegni giuridici per i singoli progetti sotto forma di uno strumento di uno strumento di capitale o di debito, quando la loro durata è superiore a tre anni. Nella relazione di cui all', paragrafo 8, la Commissione illustra i motivi e se del caso presenta un piano d'azione per la riduzione di tale periodo nel quadro della proceduta di discarico annuale; f) le spese amministrative derivanti da costi di gestione e da altri oneri finanziari e di funzionamento pagati per la gestione degli strumenti finanziari, qualora tale gestione sia stata affidata a terzi, in totale e per gestore e strumento finanziario gestito; 6.   La Commissione acclude inoltre al progetto di bilancio qualsiasi documento di lavoro aggiuntivo ritenuto utile per corroborare le sue richieste di bilancio. 7.   A norma dell', paragrafo 5, della decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (14), e al fine di garantire trasparenza di bilancio nell'ambito dell'azione esterna dell'Unione, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, unitamente al progetto di bilancio, un documento di lavoro che presenta in modo completo: a) tutte le spese amministrative e operative connesse all'azione esterna dell'Unione, comprese le missioni di politica estera e di sicurezza comune (PESC) e di politica di sicurezza e di difesa comune, e finanziate a titolo del bilancio; b) la spesa amministrativa globale del SEAE a titolo dell'esercizio precedente, ripartita tra spesa per ciascuna delegazione dell'Unione e spesa per l'amministrazione centrale del SEAE; unitamente alle spese operative, ripartite per zona geografica (regioni, paesi), area tematica, delegazione dell'Unione e missione. 8.   Inoltre, il documento di lavoro di cui al paragrafo 7: a) evidenzia il numero dei posti per grado in ciascuna categoria e il numero dei posti permanenti e temporanei, compreso il personale contrattuale e locale, di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti in ciascuna delegazione dell'Unione e presso l'amministrazione centrale del SEAE; b) indica ogni aumento o riduzione del numero di posti per grado e categoria presso l'amministrazione centrale del SEAE e in tutte le delegazioni dell'Unione, rispetto all'esercizio precedente; c) indica il numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio, il numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio precedente, nonché il numero dei posti occupati da personale distaccato dai servizi diplomatici degli Stati membri e da personale distaccato dal Consiglio e dalla Commissione; d) fornisce un quadro dettagliato di tutto il personale presente presso delegazioni dell'Unione al momento della presentazione del progetto di bilancio, tra cui una ripartizione per zona geografica, genere, paese e missione, distinguendo tra posti nella tabella dell'organico, agenti contrattuali, agenti locali ed esperti nazionali distaccati e gli stanziamenti richiesti nel progetto di bilancio per altre categorie di personale, con la relativa stima degli effettivi equivalenti a tempo pieno che potrebbero essere impiegati entro i limiti degli stanziamenti richiesti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:966:oj#art-38

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Progetto di bilancio (Art. 38 Regolamento (UE) 2012/966) — Testo vigente | Portale Normativo