Art. 140

Principi e condizioni applicabili agli strumenti finanziari

In vigore dal 25 ott 2012
Principi e condizioni applicabili agli strumenti finanziari 1.   Gli strumenti finanziari sono utilizzati in conformità dei principi di sana gestione finanziaria, trasparenza, proporzionalità, non discriminazione, parità di trattamento e sussidiarietà e dei loro obiettivi nonché, se del caso, della durata stabilita nell'atto di base applicabile per detti strumenti finanziari. 2.   Gli strumenti finanziari rispettano quanto segue: a) attuazione intesa a ovviare a situazioni di investimento carenti o non ottimali, che si sono dimostrate finanziariamente sostenibili ma che non danno luogo a un finanziamento sufficiente da parte delle fonti di mercato; b) addizionalità: gli strumenti finanziari non sono intesi a sostituire quelli di uno Stato membro, i finanziamenti privati o altri interventi finanziari dell'Unione; c) non distorsione della concorrenza sul mercato interno e coerenza con le norme sugli aiuti di Stato; d) effetto moltiplicatore: il contributo dell'Unione a uno strumento finanziario è inteso a mobilitare un investimento globale che supera l'entità del contributo dell'Unione conformemente agli indicatori previamente definiti; e) allineamento degli interessi: nell'attuazione di strumenti finanziari, la Commissione garantisce che vi sia un interesse comune nel conseguire gli obiettivi strategici definiti per uno strumento finanziario, eventualmente rafforzato mediante disposizioni quali requisiti di investimento congiunto, condivisione dei rischi o incentivi finanziari, prevenendo nel contempo un conflitto di interesse con altre attività dell'entità delegata; f) gli strumenti finanziari sono stabiliti sulla base di una valutazione ex ante, compresa una valutazione del possibile riutilizzo delle risorse aggiuntive di cui al paragrafo 8, lettera f). 3.   Le spese di bilancio connesse a uno strumento finanziario e la responsabilità finanziaria dell'Unione non superano in alcun caso l'importo dell'impegno di bilancio a esso corrispondente, escludendo pertanto passività potenziali per il bilancio. 4.   Le entità delegate a norma dell', paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii), v) e vi), e tutti gli intermediari finanziari scelti per partecipare all'esecuzione di operazioni finanziarie nell'ambito di uno strumento finanziario rispettano le norme pertinenti e la legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, di lotta al terrorismo e di frode fiscale. Per l'attuazione degli strumenti finanziari ai sensi del presente titolo, le entità delegate a norma dell', paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii), v) e vi, non sono stabilite e non mantengono relazioni commerciali con entità incorporate, in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale e traspongono questi requisiti nei loro contratti con gli intermediari finanziari scelti. 5.   Le entità delegate a norma dell', paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii), v) e vi), gli intermediari finanziari di cui al paragrafo 4 del presente articolo, che partecipano alla gestione degli strumenti finanziari dell'Unione, e i destinatari finali del sostegno dell'Unione ai sensi del presente titolo forniscono alla Corte dei conti tutti gli strumenti e tutte le informazioni che questa ritiene necessari per l'adempimento dei suoi compiti, ai sensi dell'. Il regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 e il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (23) si applicano al sostegno dell'Unione ai sensi del presente titolo. 6.   Gli importi corrispondenti almeno al contributo dell'Unione o, se del caso, suoi multipli sono utilizzati per il conseguimento degli obiettivi specifici perseguiti attraverso lo strumento finanziario e non generano indebiti vantaggi, in particolare sotto forma di dividendi e di profitti indebiti a favore di terzi. Fatta salva la normativa settoriale per la gestione concorrente, le entrate, compresi i dividendi, le plusvalenze, le commissioni di garanzia e gli interessi sui prestiti e sugli importi dei conti fiduciari rimborsati alla Commissione o dei conti fiduciari aperti per strumenti finanziari e imputabili al sostegno dal bilancio nell'ambito di uno strumento finanziario, sono iscritti nel bilancio previa detrazione dei costi di gestione e delle tasse. I rimborsi annuali, compresi i rimborsi di capitale, le garanzie rilasciate e i rimborsi del capitale dei prestiti, versati sui conti della Commissione o su conti fiduciari aperti per strumenti finanziari e imputabili al sostegno dal bilancio nell'ambito di uno strumento finanziario, costituiscono entrate con destinazione specifica interna conformemente all' e sono utilizzati per lo stesso strumento finanziario, fatto salvo il paragrafo 9 del presente articolo, per un periodo non superiore al periodo di impegno degli stanziamenti più due anni, se non diversamente specificato in un atto di base. 7.   I pagamenti su conti fiduciari sono effettuati dalla Commissione sulla base di domande di pagamento debitamente motivate da previsioni di spesa, tenendo conto dei saldi disponibili sui conti fiduciari e della necessità di evitare saldi eccessivi su tali conti. Qualora gli importi sui conti fiduciari siano sufficienti a coprire la riserva minima prevista contrattualmente sui conti fiduciari, aumentata delle previsioni di spesa per l'esercizio in corso, e gli importi necessari per coprire le passività potenziali in relazione agli obblighi di pagamento in valute diverse dall'euro, nessun ulteriore pagamento è effettuato sui conti fiduciari. Le previsioni di spesa vanno fornite su base annuale o, se del caso, su base semestrale. 8.   La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alle attività relative agli strumenti finanziari. Le relazione comprende, per ciascuno strumento finanziario sostenuto: a) l'identificazione dello strumento finanziario e dell'atto di base; b) una descrizione dello strumento finanziario, delle pertinenti modalità di attuazione e del valore aggiunto del contributo dell'Unione; c) le istituzioni finanziarie coinvolte nella realizzazione, comprese le questioni relative all'applicazione del paragrafo 5; d) gli impegni di bilancio aggregati e i pagamenti a titolo del bilancio per ciascuno strumento finanziario; e) le prestazioni degli strumenti finanziari, compresi gli investimenti realizzati; f) una valutazione dell'utilizzo delle somme restituite allo strumento come entrate interne con destinazione specifica ai sensi del paragrafo 6; g) il saldo del conto fiduciario; h) entrate e rimborsi ai sensi del paragrafo 6; i) il valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti; j) i dati cumulativi sulle riduzioni durevoli di valore delle attività di strumenti di capitale o di condivisione del rischio e sulle garanzie attivate per gli strumenti di garanzia; k) l'effetto moltiplicatore obiettivo e quello conseguito; l) il suo contributo al conseguimento degli obiettivi del programma in questione misurato mediante gli indicatori stabiliti, compresa, se del caso, la diversificazione geografica. 9.   Qualora il Parlamento europeo o il Consiglio ritengano che uno strumento finanziario non abbia raggiunto i suoi obiettivi in modo efficace, possono chiedere alla Commissione di presentare una proposta di atto di base rivisto al fine di chiudere lo strumento. Nel caso della chiusura dello strumento finanziario, eventuali nuovi rimborsi di tale strumento ai sensi del paragrafo 6, terzo comma, sono considerati come entrate generali. 10.   L'obiettivo degli strumenti finanziari e, se del caso, la loro forma giuridica specifica e la sede legale di registrazione sono pubblicati sul sito della Commissione. 11.   Per gli strumenti finanziari l'ordinatore responsabile verifica che le schede finanziarie, che coprono il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre nel rispetto delle norme contabili di cui all' e dei principi contabili internazionali del settore pubblico (IPSAS), nonché tutte le informazioni necessarie per produrre le schede finanziarie ai sensi dell', paragrafo 3, saranno fornite dalle entità delegate a norma dell', paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii,) v) e vi) entro il 15 febbraio dell'anno successivo. L'ordinatore responsabile garantisce inoltre che schede finanziarie riviste per gli strumenti finanziari siano fornite da dette entità entro il 15 maggio dell'anno successivo. 12.   La Commissione garantisce una gestione armonizzata degli strumenti finanziari, in particolare nel settore della contabilità, della rendicontazione, del monitoraggio e della gestione del rischio finanziario. 13.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti l'attuazione degli strumenti finanziari, comprese le condizioni per il loro uso, l'effetto moltiplicatore, la valutazione ex-ante, il monitoraggio e il trattamento dei contributi dei fondi di cui all'.
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