Art. 175
Disposizioni particolari
In vigore dal 25 ott 2012
Disposizioni particolari
1. Le disposizioni delle parti prima e terza si applicano alle spese effettuate dai servizi e dagli organismi di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (25), al regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (26), al regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo (27), al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (28), al regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione (29), al regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (30), nonché ai fondi del settore libertà, sicurezza e giustizia, inclusi i fondi nel quadro del programma "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", gestiti mediante gestione concorrente a norma dell' ("i Fondi"), nonché alle rispettive entrate, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo.
2. Alle operazioni gestite direttamente dalla Commissione si applicano parimenti le disposizioni delle parti prima e terza.
Storico versioni
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