Art. 173

Storni di stanziamenti del FEAGA

In vigore dal 25 ott 2012
Storni di stanziamenti del FEAGA 1.   La Commissione, quando a norma dell', paragrafo 1, procede a storni di stanziamenti, adotta la decisione entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo e ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio come previsto all', paragrafo 1. 2.   Nei casi diversi da quelli previsti al paragrafo 1, la Commissione propone gli storni al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 10 gennaio dell'esercizio successivo. Il Parlamento europeo e il Consiglio decidono gli storni secondo la procedura di cui all', ma ai fini del presente articolo il termine applicabile è di tre settimane.
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