Art. 27

Proposte di storni sottoposte al Parlamento europeo e al Consiglio dalle istituzioni

In vigore dal 25 ott 2012
Proposte di storni sottoposte al Parlamento europeo e al Consiglio dalle istituzioni 1.   Ogni istituzione presenta le sue proposte di storni contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. 2.   Il Parlamento europeo e il Consiglio decidono gli storni di stanziamenti di cui ai paragrafi da 3 a 6 del presente articolo, fatte salve le deroghe di cui al titolo I della parte seconda. 3.   Salvo in casi urgenti, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando quest'ultimo a maggioranza qualificata, si pronunciano su ciascuna proposta di storno entro sei settimane dalla sua ricezione da parte delle due istituzioni. 4.   La proposta di storno è approvata se, entro il periodo di sei settimane, si verifica una delle situazioni seguenti: a) il Parlamento europeo e il Consiglio approvano la proposta; b) il Parlamento europeo o il Consiglio approva la proposta e l'altra istituzione si astiene dal deliberare; c) il Parlamento europeo e il Consiglio si astengono dal deliberare oppure non adottano una decisione per modificare o respingere la proposta di storno. 5.   Il periodo di sei settimane di cui al paragrafo 3 è ridotto a tre settimane, salvo domanda contraria del Parlamento europeo o del Consiglio, nei casi seguenti: a) lo storno rappresenta meno del 10 % degli stanziamenti della linea da cui è effettuato e non supera i 5 000 000 EUR; b) lo storno riguarda unicamente stanziamenti di pagamento e il suo importo globale non supera i 100 000 000 EUR. 6.   Se il Parlamento europeo o il Consiglio ha modificato l'importo dello storno mentre l'altra istituzione lo ha approvato o si è astenuta dal deliberare, oppure se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi modificato l'importo dello storno, si considera approvato il minore dei due importi, a meno che l'istituzione interessata non ritiri la sua proposta di storno.
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Proposte di storni sottoposte al Parlamento europeo e al Consiglio dalle istituzioni (Art. 27 Regolamento (UE) 2012/966) — Testo vigente | Portale Normativo