Art. 25
Storni a opera di istituzioni diverse dalla Commissione
In vigore dal 25 ott 2012
Storni a opera di istituzioni diverse dalla Commissione
1. Ogni istituzione diversa dalla Commissione può procedere, all'interno della propria sezione di bilancio, a storni di stanziamenti:
a)
da titolo a titolo fino ad un massimo del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea dalla quale viene effettuato lo storno;
b)
da capitolo a capitolo e da articolo ad articolo senza limiti.
2. Tre settimane prima di procedere a uno storno di cui al paragrafo 1, l'istituzione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della sua intenzione. Se durante tale periodo il Parlamento europeo o il Consiglio avanza motivi debitamente giustificati, si applica la procedura di cui all'.
3. Ogni istituzione, diversa dalla Commissione, può proporre al Parlamento europeo e al Consiglio storni da titolo a titolo, all'interno della propria sezione di bilancio, superiori al limite del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti nella linea di bilancio dalla quale s'intende effettuare lo storno. Tali storni sono soggetti alla procedura di cui all'.
4. Ogni istituzione, diversa dalla Commissione, può procedere, all'interno della propria sezione di bilancio, a storni da articolo ad articolo senza informarne preventivamente il Parlamento europeo e il Consiglio.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti il calcolo delle percentuali degli storni effettuati da istituzioni diverse dalla Commissione.
Storico versioni
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