Art. 23

Norme in materia di detrazioni e compensazione del tasso di cambio

In vigore dal 25 ott 2012
Norme in materia di detrazioni e compensazione del tasso di cambio 1.   Si possono effettuare le seguenti detrazioni dall'importo delle richieste di pagamento, che in tal caso sono oggetto di un ordine di pagamento al netto: a) sanzioni imposte alle parti di contratti d'appalto o ai beneficiari; b) sconti, rimborsi e ribassi concessi su singole fatture e rendiconti di spesa; c) interessi prodotti da versamenti di prefinanziamenti; d) ripetizioni delle somme indebitamente pagate. Le ripetizioni di cui alla lettera d) del primo comma possono essere operate mediante detrazione diretta in occasione di un nuovo pagamento intermedio o di un nuovo pagamento a saldo a favore del medesimo beneficiario, effettuata sullo stesso capo, articolo ed esercizio ai quali l'indebito pagamento è stato imputato. Le norme contabili dell'Unione si applicano alle detrazioni di cui al primo comma, lettere c) e d). 2.   I prezzi di prodotti o prestazioni forniti all'Unione, che comprendono oneri fiscali oggetto di rimborso da parte degli Stati membri in forza del protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, sono imputati in bilancio con il loro importo al netto delle tasse. 3.   I prezzi di prodotti o prestazioni forniti all'Unione, che comprendono oneri fiscali oggetto di rimborso da parte di paesi terzi in forza delle pertinenti convenzioni, possono essere imputati in bilancio con il loro importo: a) al netto delle tasse, o b) al lordo delle tasse. In tal caso, i successivi rimborsi di oneri fiscali sono assimilati a entrate con destinazione specifica interne. 4.   Differenze di cambio registrate nel corso dell'esecuzione di bilancio possono essere compensate. Il risultato finale, positivo o negativo, è ripreso nel saldo dell'esercizio. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti i conti relativi a oneri fiscali da recuperare.
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