Art. 23
Norme in materia di detrazioni e compensazione del tasso di cambio
In vigore dal 25 ott 2012
Norme in materia di detrazioni e compensazione del tasso di cambio
1. Si possono effettuare le seguenti detrazioni dall'importo delle richieste di pagamento, che in tal caso sono oggetto di un ordine di pagamento al netto:
a)
sanzioni imposte alle parti di contratti d'appalto o ai beneficiari;
b)
sconti, rimborsi e ribassi concessi su singole fatture e rendiconti di spesa;
c)
interessi prodotti da versamenti di prefinanziamenti;
d)
ripetizioni delle somme indebitamente pagate.
Le ripetizioni di cui alla lettera d) del primo comma possono essere operate mediante detrazione diretta in occasione di un nuovo pagamento intermedio o di un nuovo pagamento a saldo a favore del medesimo beneficiario, effettuata sullo stesso capo, articolo ed esercizio ai quali l'indebito pagamento è stato imputato.
Le norme contabili dell'Unione si applicano alle detrazioni di cui al primo comma, lettere c) e d).
2. I prezzi di prodotti o prestazioni forniti all'Unione, che comprendono oneri fiscali oggetto di rimborso da parte degli Stati membri in forza del protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, sono imputati in bilancio con il loro importo al netto delle tasse.
3. I prezzi di prodotti o prestazioni forniti all'Unione, che comprendono oneri fiscali oggetto di rimborso da parte di paesi terzi in forza delle pertinenti convenzioni, possono essere imputati in bilancio con il loro importo:
a)
al netto delle tasse, o
b)
al lordo delle tasse. In tal caso, i successivi rimborsi di oneri fiscali sono assimilati a entrate con destinazione specifica interne.
4. Differenze di cambio registrate nel corso dell'esecuzione di bilancio possono essere compensate. Il risultato finale, positivo o negativo, è ripreso nel saldo dell'esercizio.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti i conti relativi a oneri fiscali da recuperare.
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