Art. 22

Atti di liberalità

In vigore dal 25 ott 2012
Atti di liberalità 1.   La Commissione può accettare qualsiasi atto di liberalità a favore dell'Unione, in particolare fondazioni, sussidi, donazioni e legati. 2.   L'accettazione di una liberalità per un valore pari o superiore a 50 000 EUR comportanti oneri finanziari, compresi i costi correlati all'accettazione, superiori al 10 % del valore della liberalità effettuata, è soggetta all'autorizzazione del Parlamento europeo e del Consiglio, i quali si pronunciano entro due mesi dal ricevimento della domanda della Commissione. Se entro questo termine non viene formulata alcuna obiezione, la Commissione delibera in via definitiva sull'accettazione della donazione. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti l'accettazione di liberalità offerte all'Unione.
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