Art. 21
Entrate con destinazione specifica
In vigore dal 25 ott 2012
Entrate con destinazione specifica
1. Le entrate con destinazione specifica esterne e le entrate con destinazione specifica interne sono destinate a finanziare spese determinate.
2. Costituiscono entrate con destinazione specifica esterne:
a)
i contributi finanziari degli Stati membri per taluni programmi di ricerca conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000;
b)
i contributi finanziari degli Stati membri e dei paesi terzi, incluse in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione;
c)
gli interessi sui depositi e le ammende previsti dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (13);
d)
le entrate aventi una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sussidi, donazioni e legati, comprese le entrate aventi una destinazione specifica proprie a ciascuna istituzione;
e)
i contributi finanziari, non coperti dalla lettera b), di paesi terzi o di organismi non dell'Unione ad attività dell'Unione;
f)
le entrate con destinazione specifica di cui agli , paragrafo 2, e 183, paragrafo 2;
g)
le entrate con destinazione specifica interne di cui al paragrafo 3, nella misura in cui sono accessorie rispetto alle altre entrate di cui al presente paragrafo.
3. Costituiscono entrate con destinazione specifica interne:
a)
le entrate provenienti da terzi per forniture, prestazioni di servizi o lavori effettuati su loro richiesta;
b)
i proventi della vendita di autoveicoli, macchinari, impianti, materiali e apparecchiature scientifiche e tecniche che sono sostituiti o rottamati quando il valore contabile è completamente ammortizzato;
c)
le entrate provenienti dalla restituzione, a norma dell', di somme indebitamente pagate;
d)
le entrate provenienti da interessi sui versamenti di prefinanziamenti, alle condizioni di cui all', paragrafo 4;
e)
i proventi di forniture, prestazioni di servizi e lavori effettuati a favore di altri servizi all'interno di un'istituzione, istituzioni o organismi, compreso l'importo delle indennità di missione pagate per conto di altre istituzioni o organismi e da questi ultimi rimborsati;
f)
l'importo delle indennità di assicurazione riscosse;
g)
le entrate provenienti da indennità locative;
h)
le entrate provenienti dalla vendita di pubblicazioni e film, anche su supporto elettronico;
i)
i rimborsi a strumenti finanziari a norma dell', paragrafo 6;
j)
le entrate provenienti da successivi rimborsi di oneri fiscali a norma dell', paragrafo 3, lettera b).
4. Un atto di base può anche prescrivere di destinare le entrate da esso previste a spese determinate. Salvo diversamente specificato nell'atto di base, tali entrate costituiscono entrate con destinazione specifica interne.
5. Il bilancio prevede per le entrate con destinazione specifica esterne e per le entrate con destinazione specifica interne una struttura d'accoglienza e, per quanto possibile, il loro importo.
Le entrate con destinazione specifica possono essere incluse nel progetto di bilancio soltanto per gli importi certi alla data di formazione del progetto di bilancio.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo all'istituzione della struttura per incorporare le entrate interne ed esterne con destinazione specifica e la fornitura degli stanziamenti corrispondenti nonché alla definizione delle norme concernenti il contributo degli Stati membri ai programmi di ricerca. Inoltre, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo ai proventi delle sanzioni imposte ai sensi dell', paragrafo 11, TFUE e riguardanti le entrate con destinazione specifica risultanti dalla partecipazione degli Stati EFTA ad alcuni programmi dell'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:966:oj#art-21