Art. 181

Fondi per la ricerca

In vigore dal 25 ott 2012
Fondi per la ricerca 1.   Le disposizioni delle parti prima e terza si applicano agli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo. Detti stanziamenti sono iscritti in uno dei titoli del bilancio relativo al settore connesso alla "Ricerca indiretta" e alla "Ricerca indiretta" o in un capitolo relativo alle attività di ricerca inserito in un titolo diverso. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti i tipi di operazioni nel campo della ricerca. 2.   Gli stanziamenti relativi alle entrate risultanti dal Fondo di ricerca carbone e acciaio, di cui al protocollo (n. 37) relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio allegato al TUE e al TFUE, sono assimilati a entrate con destinazione specifica ai sensi dell'. Gli stanziamenti d'impegno risultanti da tali entrate sono aperti a partire dalla previsione di creditio e gli stanziamenti di pagamento a partire dalla riscossione delle entrate. 3.   Per le spese operative di cui al presente titolo la Commissione può procedere a storni da titolo a titolo, purché si tratti di stanziamenti utilizzati per gli stessi fini. 4.   Gli esperti retribuiti con gli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico sono assunti secondo le procedure definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel momento in cui adottano ciascun programma quadro di ricerca o conformemente alle regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università.
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Fondi per la ricerca (Art. 181 Regolamento (UE) 2012/966) — Testo vigente | Portale Normativo