Art. 179
Storno di stanziamenti
In vigore dal 25 ott 2012
Storno di stanziamenti
1. La Commissione può procedere, per quanto concerne le spese operative di cui al presente titolo, tranne che per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, a storni da titolo a titolo, a condizione che si tratti di stanziamenti destinati allo stesso obiettivo conformemente ai regolamenti citati all', o siano spese di assistenza tecnica. La Commissione adotta la decisione entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo.
2. Nei casi diversi da quelli previsti al paragrafo 1, la Commissione può proporre gli storni di stanziamenti di pagamento a favore dei fondi al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 10 gennaio dell'esercizio successivo. Gli storni di stanziamenti di pagamento possono essere effettuati a partire da qualsiasi voce del bilancio. Il Parlamento europeo e il Consiglio decidono gli storni secondo la procedura di cui all', ma ai fini del presente articolo il termine applicabile é di tre settimane.
3. Se il Parlamento europeo e il Consiglio non approvano o approvano solo parzialmente gli storni, la parte corrispondente delle spese di cui all', paragrafo 5, è imputata agli stanziamenti di pagamento dell'esercizio successivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:966:oj#art-179