Art. 178
Disimpegno di stanziamenti
In vigore dal 25 ott 2012
Disimpegno di stanziamenti
1. Conformemente ai regolamenti citati all', la Commissione procede al disimpegno automatico degli stanziamenti impegnati.
2. Gli stanziamenti disimpegnati possono essere ricostituiti in caso di errore manifesto imputabile alla sola Commissione.
A tale scopo, la Commissione esamina i disimpegni intervenuti nel corso dell'esercizio precedente e decide, entro il 15 febbraio dell'esercizio in corso e in funzione del fabbisogno, se è necessaria la ricostituzione degli stanziamenti corrispondenti.
Storico versioni
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