Art. 183
Centro comune di ricerca
In vigore dal 25 ott 2012
Centro comune di ricerca
1. Il Centro comune di ricerca (CCR) può ricevere finanziamenti imputati su stanziamenti iscritti in titoli e capitoli non previsti dall', paragrafo 1, nell'ambito della sua partecipazione a procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate, in tutto o in parte, dal bilancio.
Ai fini della partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni, il CCR è considerato una persona giuridica stabilita in uno Stato membro.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti il CCR.
2. Sono assimilati a entrate con destinazione specifica ai sensi dell', paragrafo 2 gli stanziamenti relativi a:
a)
procedure di concessione delle sovvenzioni e di aggiudicazione degli appalti alle quali partecipa il CCR;
b)
attività del CCR per conto di terzi; oppure
c)
attività intraprese sulla base di un accordo amministrativo con altre istituzioni o altri servizi della Commissione per la prestazione di servizi tecnico-scientifici.
Gli stanziamenti d'impegno risultanti dalle entrate di cui alle lettere a) e c) del primo comma sono aperti a partire dalla previsione di crediti.
Per le attività di cui alla lettera c) del primo comma gli stanziamenti non utilizzati entro cinque anni sono annullati.
3. L'esecuzione degli stanziamenti è indicata in una contabilità analitica del conto di risultato dell'esecuzione del bilancio per ogni categoria di azioni alla quale si riferisce; è dissociata dalle entrate provenienti da finanziamenti di terzi, pubblici o privati, e dalle entrate provenienti dalle altre prestazioni per terzi effettuate dalla Commissione.
4. Quando partecipa alle procedure di concessione delle sovvenzioni o agli appalti conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, il CCR non è soggetto alle condizioni di cui all', all', paragrafo 1, lettere b) e c), agli e all', paragrafi 4 e 5, in materia di esclusione e sanzioni relative all'aggiudicazione di appalti e alla concessione di sovvenzioni.
Il CCR è altresì considerato conforme ai criteri di capacità economica e finanziaria.
Il CCR è esonerato dalla presentazione delle garanzie di cui agli .
5. Le norme sull'aggiudicazione degli appalti di cui al titolo V della parte prima non si applicano alle attività del CCR per conto di terzi.
6. All'interno del titolo del bilancio relativo al settore "Ricerca diretta", la Commissione può procedere, in deroga all', a storni fra capitoli entro il limite del 15 % degli stanziamenti iscritti alla linea a partire dalla quale si procede allo storno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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