Art. 115

Garanzie

In vigore dal 25 ott 2012
Garanzie Tranne che per gli appalti di valore modesto, l'amministrazione aggiudicatrice può, se lo ritiene opportuno e proporzionato, su una base caso per caso e previa analisi dei rischi, esigere una garanzia ai fini seguenti: a) a garanzia della regolare esecuzione dell'appalto o b) per limitare i rischi finanziari collegati al versamento di prefinanziamenti. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate, inclusi criteri per l'analisi dei rischi, concernenti le garanzie richieste ai contraenti.
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