Art. 116

Errori, irregolarità e frodi nella procedura

In vigore dal 25 ott 2012
Errori, irregolarità e frodi nella procedura 1.   Quando la procedura di aggiudicazione si rivela inficiata da errori sostanziali, irregolarità o frodi, l'amministrazione aggiudicatrice sospende la procedura e può adottare ogni provvedimento necessario, incluso l'annullamento della procedura stessa. Quando, dopo l'aggiudicazione dell'appalto, la procedura di aggiudicazione o l'esecuzione di un appalto si rivela inficiata da errori sostanziali, irregolarità o frodi, l'amministrazione aggiudicatrice può, in funzione della fase alla quale è giunta la procedura, non aggiudicare il contratto oppure sospenderne l'esecuzione oppure, se del caso, risolverlo. Se tali errori, irregolarità o frodi sono imputabili al contraente, l'amministrazione aggiudicatrice può inoltre rifiutare il pagamento, recuperare gli importi già versati oppure risolvere tutti i contratti conclusi con il contraente, proporzionalmente alla gravità degli errori, irregolarità o frodi. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti la sospensione di un appalto in caso di errori, irregolarità o frodi.
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