Art. 114

Annullamento della procedura di aggiudicazione dell'appalto

In vigore dal 25 ott 2012
Annullamento della procedura di aggiudicazione dell'appalto Fino al momento della firma del contratto l'amministrazione aggiudicatrice può rinunciare all'appalto o annullare la procedura di aggiudicazione dell'appalto, senza che i candidati o gli offerenti abbiano diritto ad alcun risarcimento. La decisione é giustificata ed è resa nota ai candidati od offerenti. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti l'annullamento della procedura di aggiudicazione dell'appalto.
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Annullamento della procedura di aggiudicazione dell'appalto (Art. 114 Regolamento (UE) 2012/966) — Testo vigente | Portale Normativo