Art. 112

Principi della parità di trattamento e trasparenza

In vigore dal 25 ott 2012
Principi della parità di trattamento e trasparenza 1.   Durante lo svolgimento della procedura d'aggiudicazione degli appalti, i contatti tra l'amministrazione aggiudicatrice e i candidati o offerenti hanno luogo soltanto secondo modalità che garantiscano trasparenza e parità di trattamento. Non danno luogo a modificazioni delle condizioni dell'appalto o dei termini dell'offerta iniziale. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti i principi della parità di trattamento e della trasparenza. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo al contatto consentito tra le amministrazioni aggiudicatrici e gli offerenti durante la procedura di aggiudicazione degli appalti, i requisiti minimi per la registrazione scritta di una valutazione e i dettagli minimi della decisione adottata dall'amministrazione aggiudicatrice.
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