Art. 113

Decisione di aggiudicazione

In vigore dal 25 ott 2012
Decisione di aggiudicazione 1.   L'ordinatore designa l'aggiudicatario dell'appalto, nel rispetto dei criteri di selezione e di aggiudicazione previamente fissati nei documenti della gara d'appalto e delle norme d'aggiudicazione degli appalti. 2.   L'amministrazione aggiudicatrice comunica a ogni candidato o offerente la cui candidatura o offerta non è stata accettata i motivi del rifiuto, nonché la durata del periodo di statu quo di cui all', paragrafo 2. L'amministrazione aggiudicatrice comunica a ogni offerente che soddisfa i criteri di selezione e di esclusione e che ne fa domanda per iscritto, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta prescelta nonché il nome dell'aggiudicatario. La comunicazione di taluni elementi può tuttavia essere omessa qualora ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico o leda gli interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private oppure possa nuocere a una concorrenza leale fra queste ultime. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti la decisione di aggiudicazione e la firma ed esecuzione dell'appalto.
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Decisione di aggiudicazione (Art. 113 Regolamento (UE) 2012/966) — Testo vigente | Portale Normativo