Art. 131

Domande di sovvenzione

In vigore dal 25 ott 2012
Domande di sovvenzione 1.   Le domande di sovvenzione sono presentate per iscritto anche, se del caso, in un formato elettronico sicuro. Qualora lo ritenga fattibile, la Commissione prevede la possibilità di presentare le domande di sovvenzione online. 2.   Sono ammissibili le domande di sovvenzione presentate da: a) persone giuridiche; oppure b) persone fisiche, se lo esigono la natura o le caratteristiche dell'azione o l'obiettivo perseguito dal richiedente. Ai fini della lettera a) del primo comma, possono essere ammissibili le domande di sovvenzione presentate da entità non aventi personalità giuridica a norma del rispettivo diritto nazionale, purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in nome dell'entità e offrano garanzie per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche. 3.   La domanda specifica lo status giuridico del richiedente e dimostra la sua capacità finanziaria e operativa di realizzare l'azione o il programma di lavoro oggetto della sua proposta. A tale scopo, il richiedente presenta una dichiarazione sull'onore e, salvo nel caso di sovvenzioni di valore modesto, tutti i documenti giustificativi richiesti dall'ordinatore responsabile, sulla base di un'analisi dei rischi. L'obbligo di presentare tali documenti è indicato nell'invito a presentare proposte. La verifica della capacità finanziaria non concerne le persone fisiche beneficiarie di borse di studio, le persone fisiche più bisognose e che ricevono aiuti diretti, gli enti pubblici o le organizzazioni internazionali. In funzione della sua valutazione del rischio, l'ordinatore responsabile può derogare all'obbligo di verificare la capacità operativa di enti pubblici o organizzazioni internazionali. 4.   L', paragrafo 1, e gli si applicano per analogia ai richiedenti di sovvenzioni. I richiedenti devono attestare che non si trovano in una delle situazioni di cui in tali articoli. Tuttavia, l'ordinatore responsabile non richiede tale attestazione nei seguenti casi: a) sovvenzioni di valore modesto. b) recente presentazione di tale attestazione nell'ambito di un'altra procedura di concessione. 5.   L'ordinatore responsabile può applicare ai richiedenti sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive, a orma dell'. Tali sanzioni possono essere irrogate ai beneficiari che, al momento della presentazione della richiesta o nel corso dell'attuazione della sovvenzione, hanno dichiarato il falso fornendo le informazioni richieste dall'ordinatore responsabile oppure non hanno fornito tali informazioni. 6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti le disposizioni relative alle domande di sovvenzione, la prova che non rientrino in una situazione di esclusione, i richiedenti che non hanno personalità giuridica, le persone giuridiche che formano un unico richiedente, le sanzioni finanziarie e amministrative, i criteri di ammissibilità e le sovvenzioni di valore modesto.
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