Art. 109

Sanzioni amministrative e finanziarie

In vigore dal 25 ott 2012
Sanzioni amministrative e finanziarie 1.   L'amministrazione aggiudicatrice può infliggere sanzioni amministrative e/o finanziarie: a) a contraenti, candidati od offerenti che rientrano in uno dei casi di cui all', paragrafo 1, lettera b); b) a contraenti dei quali sia stata accertata una grave inadempienza alle obbligazioni previste in contratti a carico del bilancio. In ogni caso, l'amministrazione aggiudicatrice concede prima agli interessati la possibilità di presentare osservazioni. 2.   Le sanzioni di cui al paragrafo 1 sono proporzionate all'entità dell'appalto e alla gravità dei reati commessi e possono consistere: a) nell'esclusione del candidato o dell'offerente o del contraente dagli appalti e sovvenzioni finanziati dal bilancio per un periodo massimo di dieci anni, e/o b) in sanzioni finanziarie irrogate al candidato o all'offerente o al contraente entro i limiti del valore di tale appalto. 3.   Per rafforzare la protezione degli interessi finanziari dell'Unione, le istituzioni possono decidere, conformemente al principio di proporzionalità, di pubblicare le loro decisioni che irrogano le sanzioni amministrative o finanziarie di cui al paragrafo 1 una volta che sia stata pienamente attuata la procedura descritta al paragrafo 1. La decisione di pubblicare una decisione che irroga sanzioni amministrative o finanziarie di cui al primo comma tiene conto, in particolare, della gravità della fattispecie, compresi la sua incidenza sugli interessi finanziari e sull'immagine dell'Unione, il tempo trascorso dal verificarsi della fattispecie, la durata e la ricorrenza della fattispecie, l'intenzione o il grado di negligenza dell'entità interessata e le misure adottate da quest'ultima per porre rimedio alla situazione. La decisione relativa alla pubblicazione è inclusa nella decisione che irroga sanzioni amministrative o finanziarie e prevede espressamente la pubblicazione della decisione che irroga sanzioni, o di una sintesi della stessa, sul sito web dell'istituzione. Per garantire un effetto deterrente, nella sintesi pubblicata figurano il nome della persona responsabile della fattispecie, una breve descrizione di quest'ultima, la menzione del programma interessato e la durata dell'esclusione e/o l'ammontare delle sanzioni finanziarie. La decisione è pubblicata una volta esauriti i mezzi di impugnazione avverso la decisione stessa, ovvero dopo la scadenza dei termini d'impugnazione e figura sul sito internet sino allo scadere del periodo di esclusione, ovvero fino a sei mesi dopo il pagamento delle sanzioni finanziarie, ove queste ultime rappresentino l'unico provvedimento adottato. Qualora siano interessate persone fisiche, la decisione in merito alla pubblicazione è presa tenendo debitamente conto del diritto alla vita privata e nel rispetto dei diritti sanciti dal regolamento (CE) n. 45/2001. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti le diverse sanzioni amministrative e finanziarie per gli offerenti o i candidati che hanno rilasciato false dichiarazioni, hanno fatto errori sostanziali, hanno commesso irregolarità o frodi ovvero gravi violazioni dei loro obblighi contrattuali.
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