Art. 133

Procedura di valutazione

In vigore dal 25 ott 2012
Procedura di valutazione 1.   Le proposte sono valutate sulla base dei criteri di selezione e di concessione preventivamente annunciati, al fine di individuare quelle che possono beneficiare di un finanziamento. 2.   L'ordinatore responsabile stabilisce successivamente, in base alla valutazione di cui al paragrafo 1, l'elenco dei beneficiari e gli importi approvati. 3.   L'ordinatore responsabile informa per iscritto il richiedente del seguito riservato alla sua domanda. In caso di mancata concessione della sovvenzione, l'istituzione interessata comunica i motivi del rifiuto, tenendo conto in particolare dei criteri di selezione e di concessione. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti la valutazione e la concessione di sovvenzioni e informazioni ai richiedenti.
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