Art. 134
Garanzia di prefinanziamento
In vigore dal 25 ott 2012
Garanzia di prefinanziamento
1. L'ordinatore responsabile può, se lo ritiene opportuno e proporzionato, su una base caso per caso e previa analisi del rischio, esigere dal beneficiario una garanzia preliminare per limitare i rischi finanziari inerenti al versamento dei prefinanziamenti.
2. Nonostante il paragrafo 1, per le sovvenzioni di valore modesto non sono richieste garanzie.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti la garanzia di prefinanziamento.
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