Art. 135

Pagamento delle sovvenzioni e controlli

In vigore dal 25 ott 2012
Pagamento delle sovvenzioni e controlli 1.   L'importo della sovvenzione diventa definitivo soltanto dopo l'approvazione da parte dell'ordinatore delegato responsabile delle relazioni e dei conti finali, fatti salvi ulteriori controlli da parte dell'istituzione interessata, che sono effettuati tempestivamente. 2.   Se la procedura di concessione si rivela inficiata da errori sostanziali, irregolarità o frodi, l'ordinatore responsabile sospende la procedura e può adottare ogni misura necessaria, incluso l'annullamento della procedura stessa. L'ordinatore responsabile informa immediatamente l'OLAF dei sospetti casi di frode. 3.   Se, dopo la concessione della sovvenzione, la procedura di concessione o l'esecuzione della sovvenzione si rivelano inficiate da errori sostanziali, irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi, l'ordinatore responsabile può, in funzione della fase cui è giunta la procedura e, purché al richiedente o al beneficiario sia stata data la possibilità di formulare le proprie osservazioni: a) rifiutarsi di firmare la convenzione di sovvenzione o di notificare la decisione di sovvenzione; b) sospendere l'esecuzione della sovvenzione; oppure c) se del caso, porre fine alla convenzione o alla decisione di sovvenzione. 4.   Qualora tali errori, irregolarità o frodi siano imputabili al beneficiario, ovvero qualora il beneficiario viola i propri obblighi ai sensi della convenzione o della decisione di sovvenzione, l'ordinatore responsabile può, inoltre, ridurre la sovvenzione o recuperare gli importi versati indebitamente a titolo della convenzione o decisione di sovvenzione, proporzionalmente alla gravità degli errori, delle irregolarità o delle frodi o della violazione degli obblighi, a condizione che al beneficiario sia data la possibilità di formulare le sue osservazioni. 5.   Qualora dalle verifiche e dai controlli emergano errori, irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi sistemici o ricorrenti imputabili al beneficiario, che incidono materialmente su una serie di sovvenzioni concesse a tale beneficiario a condizioni analoghe, l'ordinatore responsabile può sospendere l'esecuzione di tutte le sovvenzioni interessate ovvero, se del caso, porre fine alle convenzioni o alle decisioni di sovvenzione con detto beneficiario, proporzionalmente alla gravità degli errori, delle irregolarità, delle frodi o della violazione degli obblighi, purché sia stata data al beneficiario la possibilità di formulare le sue osservazioni. L'ordinatore responsabile può, inoltre, a seguito di un procedimento in contraddittorio, ridurre le sovvenzioni o recuperare gli importi indebitamente versati a titolo di tutte le sovvenzioni interessate da errori, irregolarità, frodi o violazione degli obblighi sistemici o ricorrenti, di cui al primo comma, che possono essersi verificati in conformità delle convenzioni o decisioni di sovvenzione. 6.   L'ordinatore responsabile stabilisce gli importi che devono essere ridotti o recuperati, ove possibile e realizzabile, sulla base dei costi indebitamente dichiarati ammissibili per ogni contributo in questione, previa accettazione delle schede finanziarie rivedute presentate dal beneficiario. 7.   Qualora non sia possibile o attuabile quantificare con precisione l'importo dei costi non ammissibili per ogni sovvenzione in questione, gli importi da ridurre o recuperare possono essere determinati estrapolando la riduzione o il tasso di recupero applicato alle sovvenzioni per le quali gli errori o le irregolarità sistemici o ricorrenti sono stati dimostrati, o, laddove i costi ammissibili non possono servire come base per la determinazione degli importi da ridurre o recuperare, applicando un tasso fisso, sulla base del principio di proporzionalità. Al beneficiario é accordata la possibilità di formulare le sue osservazioni sul metodo di estrapolazione o di tariffa forfettaria da applicare e di proporre un metodo o un tasso alternativo debitamente motivato prima che venga effettuata la riduzione o il recupero. 8.   La Commissione garantisce la parità di trattamento dei beneficiari di un programma, in particolare quando è attuato da parte di diversi ordinatori responsabili. I beneficiari sono informati dei mezzi per impugnare le decisioni adottate a norma dei paragrafi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, conformemente all'articolo 91 quater. 9.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate per il pagamento delle sovvenzioni e i controlli, incluse le norme concernenti i documenti giustificativi e la sospensione e la riduzione delle sovvenzioni.
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Pagamento delle sovvenzioni e controlli (Art. 135 Regolamento (UE) 2012/966) — Testo vigente | Portale Normativo