Art. 137
Appalti di esecuzione e sostegno finanziario a favore di terzi
In vigore dal 25 ott 2012
Appalti di esecuzione e sostegno finanziario a favore di terzi
1. Quando l'esecuzione di un'azione o di un programma di lavoro richiede la concessione di un sostegno finanziario a terzi, il beneficiario può concedere tale sostegno purché:
a)
prima di concedere la sovvenzione, l'ordinatore responsabile abbia verificato che il beneficiario offra garanzie adeguate per quanto riguarda il recupero degli importi dovuti alla Commissione;
b)
le condizioni per la concessione di tale sostegno siano rigorosamente definite nella decisione o nella convenzione di sovvenzione conclusa tra il beneficiario e la Commissione, in modo da evitare l'esercizio di poteri discrezionali da parte del beneficiario;
c)
tale sostegno riguardi importi esigui, a meno che esso non sia l'obiettivo primario dell'azione.
2. Ogni decisione o convenzione di sovvenzione prevede espressamente il potere di controllo della Commissione e della Corte dei conti, per quanto concerne i documenti i locali e le informazioni, anche memorizzate su dispositivi elettronici, di tutti i terzi che hanno beneficiato di fondi dell'Unione.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alle norme dettagliate concernenti gli appalti di esecuzione e il sostegno finanziario a favore di terzi.
Storico versioni
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