Art. 138

Disposizioni generali

In vigore dal 25 ott 2012
Disposizioni generali 1.   I premi rispettano i principi della trasparenza e della parità di trattamento e promuovono la realizzazione degli obiettivi strategici dell'Unione. 2.   A tal fine, i premi sono oggetto di un programma di lavoro che deve essere pubblicato prima dell'attuazione. Il programma di lavoro è attuato mediante la pubblicazione di concorsi. I concorsi a premi con un valore unitario di EUR 1 000 000 o più possono essere pubblicati solo se sono previsti nei rendiconti di attività o in qualsiasi altro documento pertinente di cui all', paragrafo 3, lettera e). Le regole del concorso stabiliscono almeno le condizioni di partecipazione compresi i criteri di esclusione di cui all', paragrafo 1, e agli , i criteri di aggiudicazione, l'ammontare del premio e le modalità di pagamento. I premi non possono essere attribuiti direttamente, senza un concorso, e sono pubblicati annualmente conformemente all', paragrafi 2 e 3. 3.   I partecipanti a un concorso sono valutati da un gruppo di esperti in base alle regole pubblicate del concorso. I premi sono quindi attribuiti dall'ordinatore responsabile, sulla base della valutazione fornita dal gruppo di esperti, che ha la facoltà di decidere se raccomandarne o meno l'attribuzione, a seconda del loro apprezzamento della qualità dei partecipanti. 4.   L'ammontare del premio non è correlato ai costi sostenuti dal vincitore. 5.   Qualora l'esecuzione di un'azione o di un programma di lavoro richieda l'attribuzione di premi a terzi da parte del beneficiario di una sovvenzione dell'Unione, il beneficiario in questione può attribuire detti premi, purché il contenuto minimo delle regole del concorso di cui al paragrafo 2 sia definito rigorosamente nella decisione o convenzione di sovvenzione conclusa tra il beneficiario e la Commissione, senza alcun margine discrezionale. 6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti i premi, comprese la programmazione, le regole del concorso, la pubblicazione ex post, la valutazione, l'informazione e la notifica dei vincitori.
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Disposizioni generali (Art. 138 Regolamento (UE) 2012/966) — Testo vigente | Portale Normativo