Art. 106

Criteri di esclusione dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti

In vigore dal 25 ott 2012
Criteri di esclusione dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti 1.   Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti i candidati o gli offerenti: a) i quali siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista nelle disposizioni legislativee o regolamentari nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere; b) nei confronti dei quali sia stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in giudicato di un'autorità competente di uno Stato membro, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale, anche qualora tale condanna sia stata pronunziata nei confronti delle persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sui candidati o sugli offerenti in questione; c) che, in materia professionale, abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile, comprese le decisioni della BEI e delle organizzazioni internazionali, dalle amministrazioni aggiudicatrici; d) che non abbiano ottemperato ai loro obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse secondo le disposizioni legislative del paese dove sono stabiliti, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese dove dev'essere eseguito l'appalto; e) nei confronti dei quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale, riciclaggio di proventi illeciti o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione, anche qualora tale sentenza sia stata emessa nei confronti delle persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sui candidati o sugli offerenti in questione; f) i quali siano soggetti a una sanzione amministrativa di cui all', paragrafo 1. Le lettere da a) a d) del primo comma non si applicano in caso di acquisto di forniture, a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che sta definitivamente liquidando l'attività commerciale, oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, a seguito di un concordato preventivo o a seguito di una procedura analoga prevista nel diritto nazionale. Le lettere b) ed e) del primo comma non si applicano qualora i candidati o offerenti possano dimostrare che sono state adottate idonee misure rispetto alle persone con poteri di rappresentanza, decisione o controllo nei loro confronti che sono oggetto di una sentenza di cui alle lettere b) o e) del primo comma. 2.   In caso di procedura negoziata ove, per motivi di ordine tecnico o artistico, ovvero connessi alla tutela di diritti di esclusiva, l'appalto può essere aggiudicato ad un operatore economico determinato, l'istituzione può decidere di non escludere l'operatore economico in questione per i motivi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), c) e d), se ciò è indispensabile per garantire la continuità del servizio dell'istituzione. In tal caso, l'istituzione motiva debitamente la sua decisione. 3.   I candidati o offerenti certificano che non si trovano in una delle situazioni elencate al paragrafo 1. Tuttavia, l'amministrazione aggiudicatrice può astenersi dall'esigere tale certificazione per gli appalti di valore molto modesto. Ai fini della corretta applicazione del paragrafo 1, il candidato o offerente, se chiesto dall'amministrazione aggiudicatrice: a) quando il candidato o l'offerente è una persona giuridica, fornisce informazioni sulla proprietà o sull'amministrazione, il controllo o il potere di rappresentanza della persona giuridica e certifica che non si trova in una delle situazioni di cui al paragrafo 1; b) se è previsto un subappalto, certifica che il subcontraente non si trova in una delle situazioni di cui al paragrafo 1. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti: a) i criteri di esclusione dalla partecipazione alle gare, comprese le norme sulle attività illegali che danno adito all'esclusione; b) quali prove possono essere soddisfacenti per dimostrare che una situazione di esclusione non esiste; c) le norme sulla durata di un'esclusione.Tale esclusione non supera in ogni caso i 10 anni.
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