Art. 104

Procedure di aggiudicazione degli appalti

In vigore dal 25 ott 2012
Procedure di aggiudicazione degli appalti 1.   Le procedure di aggiudicazione degli appalti assumono una delle seguenti forme: a) la procedura aperta; b) la procedura ristretta; c) il concorso di progettazione; d) la procedura negoziata; e) il dialogo competitivo. Nei casi in cui un appalto pubblico o un contratto quadro riveste interesse per due o più istituzioni, agenzie esecutive o organismi di cui agli e ogniqualvolta vi è la possibilità di migliorare l'efficienza, le amministrazioni aggiudicatrici interessate cercano di eseguire la procedura di aggiudicazione su base interistituzionale. Nei casi in cui un appalto pubblico o un contratto quadro è necessario per l'attuazione di un'azione comune fra un'istituzione e una o più amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri, la procedura di aggiudicazione può essere condotta congiuntamente dall'istituzione e dalle amministrazioni aggiudicatrici in talune situazioni che devono essere specificate negli atti delegati adottati a norma del presente regolamento. Con gli Stati dell'EFTA e con i paesi candidati dell'Unione si può procedere ad un'aggiudicazione congiunta, se tale possibilità è stata specificamente prevista in un trattato bilaterale o multilaterale. 2.   Per gli appalti il cui valore è superiore alle soglie previste dagli o 190, il ricorso alla procedura negoziata è autorizzato soltanto nei casi previsti negli atti delegati adottati a norma del presente regolamento. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti i tipi di procedura di aggiudicazione, l'aggiudicazione congiunta, gli appalti di valore modesto e il pagamento a fronte di fatture.
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