Art. 104
Procedure di aggiudicazione degli appalti
In vigore dal 25 ott 2012
Procedure di aggiudicazione degli appalti
1. Le procedure di aggiudicazione degli appalti assumono una delle seguenti forme:
a)
la procedura aperta;
b)
la procedura ristretta;
c)
il concorso di progettazione;
d)
la procedura negoziata;
e)
il dialogo competitivo.
Nei casi in cui un appalto pubblico o un contratto quadro riveste interesse per due o più istituzioni, agenzie esecutive o organismi di cui agli e ogniqualvolta vi è la possibilità di migliorare l'efficienza, le amministrazioni aggiudicatrici interessate cercano di eseguire la procedura di aggiudicazione su base interistituzionale.
Nei casi in cui un appalto pubblico o un contratto quadro è necessario per l'attuazione di un'azione comune fra un'istituzione e una o più amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri, la procedura di aggiudicazione può essere condotta congiuntamente dall'istituzione e dalle amministrazioni aggiudicatrici in talune situazioni che devono essere specificate negli atti delegati adottati a norma del presente regolamento.
Con gli Stati dell'EFTA e con i paesi candidati dell'Unione si può procedere ad un'aggiudicazione congiunta, se tale possibilità è stata specificamente prevista in un trattato bilaterale o multilaterale.
2. Per gli appalti il cui valore è superiore alle soglie previste dagli o 190, il ricorso alla procedura negoziata è autorizzato soltanto nei casi previsti negli atti delegati adottati a norma del presente regolamento.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti i tipi di procedura di aggiudicazione, l'aggiudicazione congiunta, gli appalti di valore modesto e il pagamento a fronte di fatture.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:966:oj#art-104