Art. 104 · Procedure di aggiudicazione degli appalti

Art. 104

Procedure di aggiudicazione degli appalti

In vigore dal 25 ott 2012
Procedure di aggiudicazione degli appalti 1.   Le procedure di aggiudicazione degli appalti assumono una delle seguenti forme: a) la procedura aperta; b) la procedura ristretta; c) il concorso di progettazione; d) la procedura negoziata; e) il dialogo competitivo. Nei casi in cui un appalto pubblico o un contratto quadro riveste interesse per due o più istituzioni, agenzie esecutive o organismi di cui agli e ogniqualvolta vi è la possibilità di migliorare l'efficienza, le amministrazioni aggiudicatrici interessate cercano di eseguire la procedura di aggiudicazione su base interistituzionale. Nei casi in cui un appalto pubblico o un contratto quadro è necessario per l'attuazione di un'azione comune fra un'istituzione e una o più amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri, la procedura di aggiudicazione può essere condotta congiuntamente dall'istituzione e dalle amministrazioni aggiudicatrici in talune situazioni che devono essere specificate negli atti delegati adottati a norma del presente regolamento. Con gli Stati dell'EFTA e con i paesi candidati dell'Unione si può procedere ad un'aggiudicazione congiunta, se tale possibilità è stata specificamente prevista in un trattato bilaterale o multilaterale. 2.   Per gli appalti il cui valore è superiore alle soglie previste dagli o 190, il ricorso alla procedura negoziata è autorizzato soltanto nei casi previsti negli atti delegati adottati a norma del presente regolamento. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti i tipi di procedura di aggiudicazione, l'aggiudicazione congiunta, gli appalti di valore modesto e il pagamento a fronte di fatture.
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