Art. 103
Pubblicazione degli appalti pubblici
In vigore dal 25 ott 2012
Pubblicazione degli appalti pubblici
1. Tutti gli appalti il cui valore è superiore alle soglie previste dall' o dall' sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.
La pubblicazione del bando di gara può essere omessa solo nelle fattispecie previste dall', paragrafo 2, e per gli appalti di servizi che rientrano nell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (17).
La pubblicazione di talune informazioni dopo l'aggiudicazione dell'appalto può essere omessa qualora ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, leda gli interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private o possa nuocere ad una concorrenza leale fra queste ultime.
2. Gli appalti il cui valore è inferiore alle soglie previste all' o all' e gli appalti di servizi di cui all'allegato II B della direttiva 2004/18/CE, sono oggetto di una adeguata pubblicità.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti i requisiti per la pubblicità degli appalti e la pubblicazione dei bandi di gara.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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