Art. 101
Definizione di appalti pubblici
In vigore dal 25 ott 2012
Definizione di appalti pubblici
1. Gli appalti pubblici sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici ai sensi degli , per ottenere, contro pagamento di un prezzo in tutto o in parte a carico del bilancio, la fornitura di un bene mobile o immobile, l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.
Tali appalti includono quanto segue:
a)
gli appalti immobiliari;
b)
gli appalti di forniture;
c)
gli appalti di lavori;
d)
gli appalti di servizi.
2. Un contratto quadro è un contratto concluso tra uno o più operatori economici e tra una o più amministrazioni aggiudicatrici il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. È disciplinato dalle disposizioni del presente titolo relative alla procedura di aggiudicazione, compresa la pubblicità.
3. Fatti salvi gli articoli da 106 a 109, il presente titolo non si applica agli appalti di assistenza tecnica conclusi con la BEI o il Fondo europeo per gli investimenti.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti la definizione e l'ambito di applicazione degli appalti pubblici, compresi i contratti quadro e i contratti specifici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:966:oj#art-101