Art. 101

Definizione di appalti pubblici

In vigore dal 25 ott 2012
Definizione di appalti pubblici 1.   Gli appalti pubblici sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici ai sensi degli , per ottenere, contro pagamento di un prezzo in tutto o in parte a carico del bilancio, la fornitura di un bene mobile o immobile, l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi. Tali appalti includono quanto segue: a) gli appalti immobiliari; b) gli appalti di forniture; c) gli appalti di lavori; d) gli appalti di servizi. 2.   Un contratto quadro è un contratto concluso tra uno o più operatori economici e tra una o più amministrazioni aggiudicatrici il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. È disciplinato dalle disposizioni del presente titolo relative alla procedura di aggiudicazione, compresa la pubblicità. 3.   Fatti salvi gli articoli da 106 a 109, il presente titolo non si applica agli appalti di assistenza tecnica conclusi con la BEI o il Fondo europeo per gli investimenti. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti la definizione e l'ambito di applicazione degli appalti pubblici, compresi i contratti quadro e i contratti specifici.
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Definizione di appalti pubblici (Art. 101 Regolamento (UE) 2012/966) — Testo vigente | Portale Normativo