Art. 99

Poteri e funzioni del revisore interno

In vigore dal 25 ott 2012
Poteri e funzioni del revisore interno 1.   Il revisore interno consiglia la propria istituzione riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e promuovere una sana gestione finanziaria. Il revisore interno é incaricato in particolare di quanto segue: a) verificare l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi interni di gestione, nonché delle prestazioni dei servizi nella realizzazione delle politiche, dei programmi e delle azioni in relazione ai rischi ad essi associati; b) valutare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo e di revisione contabile interni relativi a ciascuna operazione di esecuzione del bilancio. 2.   Il revisore interno esercita le proprie funzioni in relazione alle attività e ai servizi dell'istituzione. Può accedere integralmente e senza limiti a qualsiasi informazione necessaria per l'esercizio delle sue funzioni, all'occorrenza in loco, sia negli Stati membri sia nei paesi terzi. Il revisore interno prende conoscenza della relazione annuale di attività degli ordinatori e degli altri elementi d'informazione individuati. 3.   Il revisore interno presenta all'istituzione una relazione con le sue constatazioni e raccomandazioni. L'istituzione provvede a dar seguito alle raccomandazioni risultanti dalle revisioni contabili. Il revisore interno presenta inoltre all'istituzione una relazione annuale di revisione contabile interna che indica il numero e il tipo di revisioni contabili interne effettuate, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a queste ultime. 4.   L'istituzione comunica i dati di contatto del revisore interno a qualunque persona fisica o giuridica associata alle operazioni di spesa affinché possa contattare in forma riservata il revisore interno. 5.   L'istituzione trasmette annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che contiene un riepilogo del numero e tipo di revisioni contabili interne effettuate, delle raccomandazioni formulate e del seguito dato a queste ultime. 6.   Le relazioni e le constatazioni del revisore interno, come pure la relazione dell'istituzione, sono accessibili al pubblico solo dopo la convalida da parte del revisore interno delle misure adottate per la loro attuazione. 7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti poteri e funzioni del revisore interno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:966:oj#art-99

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo