Art. 100

Indipendenza del revisore interno

In vigore dal 25 ott 2012
Indipendenza del revisore interno 1.   Regole particolari relative al revisore interno sono previste dall'istituzione in modo da garantire che lo stesso eserciti le sue funzioni in totale indipendenza e in modo da definire la sua responsabilità. Se il revisore interno è un funzionario, egli esercita le sue funzioni esclusive di revisione contabile in piena indipendenza e impegna la sua responsabilità secondo le condizioni previste dallo statuto dei funzionari e precisate negli atti delegati adottati a norma del presente regolamento. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti l'indipendenza e l'affidabilità del revisore interno, compreso il diritto di quest'ultimo di avviare un'azione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
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Indipendenza del revisore interno (Art. 100 Regolamento (UE) 2012/966) — Testo vigente | Portale Normativo